Le note di sollecito dell’Ispettorato non sono atti impugnabili (TAR Marche n. 689 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui l’Ispettorato territoriale del Ministero segnala all’emittente radiofonica un’interferenza lamentata da una stazione estera e la invita a proporre soluzioni tecniche non costituiscono atto provvedimentale e non producono effetto lesivo immediato. Esse si collocano in una fase interlocutoria e collaborativa, nella quale le misure e i contenuti tecnici dell’adempimento restano rimessi alle valutazioni dell’operatore. Il preannuncio di eventuali procedure coattive non è idoneo a rendere impugnabile il sollecito, che resta privo di attitudine a incidere sulla sfera giuridica del destinatario. Il ricorso avverso tale atto è pertanto inammissibile per difetto di interesse, restando la tutela azionabile solo a fronte dell’eventuale successivo provvedimento di riduzione della potenza.

Il Fatto

La ricorrente esercita l’attività di radiodiffusione sonora in ambito locale con una serie di impianti, tra cui quello ubicato in Senigallia, località Monte Solazzi, operante sulla frequenza di 95,200 MHz con l’emittente “Radio Duomo Inblu”. Una stazione radiofonica croata operante sui 95,100 MHz segnalava interferenze provenienti da tale emittente italiana. Con nota del 6 settembre 2016, l’Ispettorato Territoriale Marche Umbria del Ministero dello Sviluppo Economico segnalava alla ricorrente l’interferenza lamentata dall’emittente croata e la invitava a inviare proposte tecniche idonee a ridurre le emissioni in direzione della località interferita.

Stante l’inerzia della ricorrente, seguiva la nota del 16 novembre 2016, oggetto del gravame, con cui si sollecitava l’invio di proposte e si avvertiva che, decorsi ulteriori quindici giorni senza riscontro, sarebbero state avviate le procedure per la riduzione della potenza dell’impianto. La ricorrente ha impugnato tale nota davanti al TAR Marche, chiedendone l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente, che qualifica l’atto impugnato come non provvedimentale, finalizzato solo a cercare soluzioni bonarie e condivise. L’eccezione è condivisibile: entrambe le note del settembre e del novembre 2016 si limitavano a sollecitare l’adempimento spontaneo, i cui contenuti tecnici erano rimessi alle valutazioni della ricorrente.

Il Tribunale osserva che l’interferenza non necessariamente si sarebbe dovuta eliminare con la riduzione della potenza, potendo essere risolta con una modifica all’orientamento delle antenne. Solo in caso di ulteriore inerzia erano state preannunciate misure coattive, da avviare in un secondo momento e con le dovute garanzie procedimentali. Dagli atti del giudizio non risulta che tali procedure siano poi state avviate né che gli impianti siano stati modificati.

Ne consegue che, prima di intraprendere iniziative giudiziarie, la ricorrente avrebbe dovuto operare con spirito collaborativo, anche per chiarire in contraddittorio la sussistenza di effettivi disturbi sull’altra sponda dell’Adriatico, zona extraterritoriale rispetto alla quale non ha allegato alcun interesse commerciale. La nota impugnata non produce dunque alcun effetto lesivo immediato.

Per completezza, il Collegio svolge sintetiche considerazioni di merito. La legittimazione a emettere sulla frequenza di 95,200 MHz non legittima la produzione di interferenze su altre frequenze legittimamente occupate da operatori terzi, anche se autorizzati successivamente. Richiamati i precedenti TAR Sardegna n. 1 del 2015 e TAR Lazio n. 12083 del 2015, il Tribunale rileva che la fase in esame ha natura interlocutoria e che il rapporto di interferenza redatto sul modello “Appendix 10” avrebbe dovuto costituire la base del confronto tecnico, rifiutato dalla ricorrente senza giustificata ragione.

Il gravame contiene censure generiche di difetto istruttorio, ma la ricorrente non deduce alcuna censura tecnica sul rapporto di interferenza al fine di dimostrarne l’erroneità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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