La revoca delle autorizzazioni NCC non è sanzione in senso stretto (TAR Calabria n. 1850 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente per violazione degli obblighi normativi e regolamentari di esercizio non costituisce sanzione amministrativa in senso stretto e non è soggetta ai termini decadenziali della legge n. 689/1981. Si tratta di revoca-sanzione o revoca-decadenza, conseguenza vincolata della condotta del titolare, espressione del potere di autotutela e non di valutazioni di opportunità. Il potere è legittimamente esercitato quando l’autorizzazione venga rilasciata in carenza del requisito dell’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti e del requisito della disponibilità di una rimessa nel territorio comunale, elementi che integrano il vincolo di territorialità del servizio. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti è sufficiente a sorreggerlo, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre. Le limitazioni territoriali rispondono a finalità pubblicistiche e non si pongono in contrasto con la libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 ss. TFUE.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente rilasciate dal Comune di Nicotera, in proprio o per conferimento ex art. 7, legge n. 21/1992, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui l’ente comunale ha disposto la revoca delle stesse. Le motivazioni addotte dall’amministrazione riguardavano la violazione dell’art. 25 del regolamento comunale NCC, l’inosservanza dell’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico e la mancata iscrizione al ruolo dei conducenti della Regione Calabria.
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris; il Consiglio di Stato, in appello cautelare, ha sospeso il provvedimento per la sussistenza del periculum in mora. Nel merito i ricorrenti hanno dedotto la natura sanzionatoria delle revoche, l’illegittimità delle stesse rispetto alle ipotesi tipizzate dal regolamento, la carenza dei presupposti normativi dell’iscrizione al ruolo e del possesso della rimessa, il contrasto con il diritto di stabilimento europeo e il pregiudizio economico subito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’atto, respingendo la tesi della natura strettamente sanzionatoria. Il precedente richiamato dai ricorrenti — Cons. Stato, Sez. VI, n. 5425 del 2015 — non riconosce carattere sanzionatorio alla revoca delle autorizzazioni NCC. Sulla scorta di Cons. Stato, Sez. V, n. 4534 del 2010, il Tribunale distingue la revoca disciplinata dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 dalle fattispecie di revoca-sanzione o revoca-decadenza, in cui il ritiro del provvedimento favorevole è conseguenza vincolata della violazione di specifiche previsioni. Ne deriva l’inapplicabilità dei termini perentori decadenziali mutuati dalla legge n. 689/1981.
Passando al secondo motivo, il Collegio ricorda che l’art. 20 del regolamento comunale individua tassativamente i casi di revoca. Richiamando il principio dell’auto-vincolo e la giurisprudenza sugli atti plurimotivati — Cons. Stato, Sez. VI, n. 4866 del 2020 — il Tribunale ritiene che almeno due delle cause di revoca sorreggano autonomamente i provvedimenti, con conseguente assorbimento della censura relativa al foglio di servizio elettronico e sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto all’iscrizione al ruolo, la legge regionale n. 37/2023 demanda alla CCIAA la tenuta del registro e qualifica l’iscrizione come requisito indispensabile per l’autorizzazione NCC; l’art. 8, lett. b), del regolamento comunale richiede l’iscrizione al ruolo provinciale. Poiché i ricorrenti erano già titolari delle autorizzazioni prima delle tardive istanze di iscrizione, la revoca risulta legittima. Il richiamo alla segnalazione AGCM del 4.8.2010 è dichiarato non pertinente, avendo la stessa Autorità ritenuto sufficiente l’iscrizione al ruolo ex art. 6, legge n. 21/1992.
Sul requisito della rimessa, le disposizioni regolamentari vanno lette congiuntamente: l’art. 25, comma 3, e l’art. 8, lett. g), integrano la causa di revoca dell’art. 20, lett. b). Il mancato utilizzo della rimessa indicata in licenza, accertato dalla Polizia locale e confermato dalla videosorveglianza, viola il vincolo di territorialità e legittima la revoca — TAR Lazio, Sez. II bis, n. 2951 del 2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 4795 del 2023. Non è configurabile alcuna discriminazione rispetto agli artt. 49 ss. TFUE, trattandosi di requisito oggettivo dell’attività, con esclusione del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Il rigetto delle pretese esclude il danno risarcitorio; le spese seguono la soccombenza, gravando in solido anche sull’intervenuto ad adiuvandum.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.