Confisca ex art 240 bis nulla se manca motivazione su sproporzione (Cass. pen. Sez. IV n. 27483 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo alle condizioni previste dall’art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, non essendo consentita l’ablazione ai sensi dell’art. 240 cod. pen. né dell’art. 73, comma 7-bis, T.U. Stup., che presuppongono la cessione della sostanza e il necessario nesso tra denaro e reato. La confisca allargata esige che il giudice indichi le ragioni dell’ablazione, costituite dalla mancata giustificazione della provenienza della somma e dalla sproporzione tra possidenze e redditi leciti. È pertanto illegittima la confisca disposta con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. senza motivare su tali presupposti, non potendo la motivazione sommaria propria del rito speciale estendersi automaticamente alla misura di sicurezza patrimoniale.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e ventimila euro di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, disponendo altresì la confisca della somma di denaro in sequestro.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 85-bis T.U. Stup. in relazione all’art. 240 bis cod. pen. e il difetto di motivazione sulla confisca: il giudice si sarebbe limitato a indicare le disposizioni applicate, senza valutare i presupposti dell’ablazione, né le giustificazioni sulla provenienza del denaro, né la sproporzione tra valori patrimoniali e reddito. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso ammissibile e fondato, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 21368 del 2019. Il primo passaggio argomentativo riguarda la corretta individuazione della base normativa dell’ablazione: il giudice di merito ha fatto bene a invocare l’art. 240 bis cod. pen., poiché in relazione al reato di mera detenzione il denaro può essere confiscato solo alle condizioni ivi previste, in forza del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.
La Corte esclude le alternative ermeneutiche: non è consentita la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, T.U. Stup., disposizioni riferibili all’ipotesi di cessione della sostanza, perché nel caso della detenzione manca il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato per cui è affermata la responsabilità. Sul punto richiama Sez. IV n. 20130 del 2022.
Il secondo e decisivo passaggio concerne il difetto di motivazione. La sentenza impugnata è priva di qualsivoglia motivazione a sostegno della statuizione ablativa, mentre la confisca allargata richiede l’indicazione delle ragioni dell’ablazione: la mancata giustificazione della provenienza della somma e la sproporzione tra possidenze dell’imputato e redditi leciti.
La Corte afferma dunque l’illegittimità della confisca disposta con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. senza motivare sulla mancanza di giustificazioni circa la provenienza del bene e sulla sussistenza della sproporzione tra il valore economico dello stesso e il reddito dichiarato. La motivazione sommaria propria del rito speciale non può automaticamente estendersi alla misura di sicurezza patrimoniale, come chiarito da Sez. I n. 17092 del 2021 e da Sez. IV n. 43943 del 2005.
Ne consegue l’annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, per nuovo esame sul punto.
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Nota della Redazione
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