Accesso difensivo autonomo rispetto agli strumenti processuali di esibizione (Cass. pen. Sez. VI n. 3071 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai documenti amministrativi, in ragione delle sue finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa, funzionale alla partecipazione, all’imparzialità e alla trasparenza. L’amministrazione destinataria di una istanza di accesso ha l’obbligo di rispondere, o quanto meno di esporre le ragioni del ritardo, entro il termine di trenta giorni. La qualificazione della richiesta come accesso documentale difensivo ex legge n. 241/1990 non è esclusa dal fatto che essa sia correlata a investigazioni difensive disciplinate dall’art. 391-quater cod. proc. pen., poiché il diritto all’accesso non è da tali facoltà assorbito e conserva autonoma rilevanza. Le conseguenze processuali previste dall’ultimo comma dell’art. 391-quater cod. proc. pen. non sostituiscono le conseguenze penali dell’omissione di atti d’ufficio, alle quali possono aggiungersi.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta dal Tribunale per il reato di omissione di atti d’ufficio ex art. 328, secondo comma, cod. pen. All’imputato, nella qualità di comandante della polizia municipale, era contestato di non aver dato riscontro, decorsi trenta giorni dal sollecito, a una richiesta di accesso a una relazione amministrativa, avanzata nell’interesse di un soggetto destinatario di una precedente contravvenzione.
Sulla richiesta erano seguite diffide rimaste senza esito fino alla trasmissione d’ufficio del documento. Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la richiesta non integrasse una istanza di accesso documentale, ma una richiesta correlata a investigazioni difensive ex art. 391-quater cod. proc. pen., e che l’istante fosse privo di interesse all’ostensione, essendo il documento già presente nel fascicolo processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e conferma la qualificazione del fatto. Il punto di partenza del ragionamento è il ruolo dell’accesso documentale: attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, esso costituisce principio generale dell’attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza. Su questa base, una lettura restrittiva della nozione di istanza di accesso va considerata del tutto residuale.
La Corte affronta poi l’obiezione centrale del ricorrente, secondo cui la richiesta rientrerebbe nel perimetro dell’art. 391-quater cod. proc. pen. La risposta è che la sussunzione della richiesta nella fattispecie delle investigazioni difensive non esonera l’amministrazione dal rispondere espressamente, anche solo per fornire giustificazione, rilevando la condotta di omissione protratta nonostante le diffide ad adempiere.
Il passaggio più significativo riguarda il rapporto tra rimedi processuali e tutela penale. Le conseguenze previste dall’ultimo comma dell’art. 391-quater cod. proc. pen. in caso di rifiuto della pubblica amministrazione hanno natura processuale, perché mirano a superare la stasi istruttoria determinata dalla mancata acquisizione della documentazione. Esse, tuttavia, non sono sostitutive delle conseguenze penali dell’art. 328, secondo comma, cod. pen., alle quali eventualmente si aggiungono in caso di sussistenza del reato.
A sostegno della autonomia dell’accesso difensivo, la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa di più autorevole composizione e, in particolare, Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 25 settembre 2020. Muovendo da tale arresto, si afferma che l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ex artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. Escluderne in via generale e astratta l’ammissibilità inciderebbe in modo pregiudizievole sull’effettività della tutela giurisdizionale e sul diritto alla prova, intesi in senso lato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene infondata la doglianza sulla mancanza di interesse soggettivo dell’istante. Il rilievo della presenza del documento nel fascicolo processuale è considerato un profilo estrinseco e inconferente. L’interesse discendeva dal coinvolgimento dell’istante nella vicenda sottostante ed era reso concreto e attuale dal proposito di avviare un procedimento di revisione della precedente sentenza applicativa di pena concordata, a nulla rilevando la peculiare natura di quella sentenza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e compensazione delle spese nei confronti della parte civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo
- Art. 211 c.p.c. – Tutela dei diritti del terzo
- Art. 213 c.p.c. – Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
- Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- Art. 391-quater c.p.p. – Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione