La condotta antieonomica va valutata in concreto anche nella fase di liquidazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 18247 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la condotta antieconomica del contribuente legittima l’ufficio a ricorrere all’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, derivanti dalle incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dell’attività. Spetta al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando le ragioni obiettive del proprio comportamento. Il giudice di merito, per annullare l’accertamento, deve specificare con argomenti validi le ragioni per cui ritiene che l’antieconomicità non sia sintomatica di possibili violazioni tributarie. L’eventuale stato di liquidazione della società costituisce un elemento fattuale che può giustificare la vendita sottocosto dei prodotti, escludendo la ricorrenza di una condotta antieconomica.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società un avviso di accertamento emesso con metodo analitico-induttivo, relativo a Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta 2011. L’ufficio rilevava la condotta antieconomica della contribuente, essendo il costo del venduto superiore ai ricavi dichiarati. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, ritenendo non antieconomiche le operazioni poste in essere dal liquidatore in considerazione dello stato di liquidazione della società.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato principio delle Sezioni Unite n. 8053/2014, secondo cui la motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, sebbene succinta, esprimeva una chiara ed esplicita ratio decidendi, autonomamente motivata e non riconducibile a una mera relazione alla sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse considerato la continuità dell’attività imprenditoriale tramite altra società. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha precisato che il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria e che il giudice di merito deve specificare le ragioni per cui l’antieconomicità non sia sintomatica di violazioni tributarie. La CTR non aveva escluso in astratto la legittimità dell’accertamento, ma aveva escluso, con giudizio di fatto, la sussistenza di una condotta antieconomica in concreto, valorizzando lo stato di liquidazione e il criterio del miglior realizzo. La ricorrente non si era confrontata con tale specifica circostanza fattuale.
La Corte ha altresì escluso la riqualificazione del motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia per la presenza di una doppia conforme, che impedisce la deduzione del vizio ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., sia per la mancata esplicitazione del carattere decisivo del fatto relativo alla prosecuzione dell’attività tramite altra società. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza provvedere sulle spese, non avendo la società svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso