Disapplicazione dell’art. 30 l. 724/1994 per contrasto con il diritto unionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 5217 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della l. n. 724/1994, nella parte in cui esclude il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società “non operative”, i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia, si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE e deve essere disapplicato dal giudice nazionale. La presunzione di non operatività fondata sul criterio della soglia di ricavi è estranea ai parametri richiesti per la dimostrazione di un’evasione o di un abuso e eccede quanto necessario per prevenire evasioni e abusi. Il diritto alla detrazione va riconosciuto, indipendentemente dai risultati dell’attività economica, se il soggetto passivo ha effettivamente esercitato un’attività economica e le operazioni non si inseriscano in una frode o non integrino un abuso del diritto. In ambito di società “di comodo”, il contraddittorio endoprocedimentale è regolato da una disciplina ad hoc, che non richiede l’attivazione di un preventivo contraddittorio ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
Il Fatto
Nel 2008 la società ricorrente acquistò un immobile e l’IVA addebitata in rivalsa generò un’eccedenza di imposta detraibile, riportata a nuovo negli anni successivi. Nel 2012 il credito fu in parte utilizzato in compensazione e in parte chiesto a rimborso. L’Ufficio, invitata la società a produrre documenti relativi all’anno in cui il credito era sorto, rigettò l’istanza di rimborso.
La Commissione tributaria provinciale di Milano e, in appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingevano le ragioni della contribuente, riconoscendo la legittimità del diniego basato sulla disciplina delle società “non operative”. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che l’art. 30 l. n. 724/1994 va disapplicato in conformità ai principi espressi dalla Corte di giustizia UE, causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA. Tale normativa, basandosi su una presunzione di non operatività ancorata al volume dei ricavi, prescinde dalla valutazione della realtà effettiva delle operazioni e lede il principio di neutralità dell’IVA.
Il diritto alla detrazione, ha precisato la Corte, non può essere negato in base al semplice importo delle operazioni attive, ma solo in caso di frode o abuso del diritto. Il riconoscimento del beneficio richiede comunque che il soggetto passivo abbia effettivamente esercitato un’attività economica e impiegato i beni acquistati per operazioni soggette a imposta, con la possibile inclusione delle attività preparatorie.
Queste verifiche, di natura fattuale, non sono state svolte dal giudice d’appello: la sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame. La Corte ha rigettato il quinto motivo, relativo al contraddittorio endoprocedimentale, evidenziando che la normativa sulle società “di comodo” prevede una forma tipica di contraddittorio (la richiesta alla Direzione regionale ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994), non attivata dalla contribuente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.