Imposta di registro sulle annualità successive: termine di decadenza quinquennale e applicazione della disciplina sopravvenuta (Cass. civ. Sez. 5 n. 18347 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sui contratti di locazione, per le annualità successive alla prima registrazione, la richiesta dell’imposta, delle connesse sanzioni e degli interessi deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986. La norma, in quanto disposizione che regola la fase procedimentale di accertamento e riscossione, trova applicazione immediata anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, non ponendosi un problema di retroattività, poiché non incide sull’obbligazione tributaria e sui suoi presupposti, ma solo sulla loro attività di accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione con cui richiedeva al contribuente il pagamento dell’imposta di registro per un’annualità successiva alla prima registrazione, relativa ad un contratto di locazione stipulato nell’anno 2011. Il contribuente impugnava l’avviso, sostenendo che, per l’annualità in questione, il potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria fosse ormai decaduto.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello del contribuente, ritenendo legittima la pretesa erariale. Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 76, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la notifica dell’avviso, avvenuta il 13 marzo 2017, fosse tardiva. A suo dire, per l’annualità successiva alla prima registrazione, la cui scadenza di pagamento era fissata al 1° febbraio 2012, il termine di decadenza applicabile sarebbe stato quello triennale previsto dal comma 2 dell’art. 76 TUR, decorrente dalla registrazione, ovvero quello quinquennale di prescrizione ordinaria, comunque scaduto al momento della notifica. Il ricorrente lamentava, inoltre, l’applicazione retroattiva dell’art. 76, comma 2-bis, TUR, introdotto solo con la legge n. 44/2012, successivamente alla scadenza del termine per il pagamento dell’imposta in questione.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha preliminarmente evidenziato che l’annualità oggetto di contestazione era quella successiva al 2012, per la quale la disposizione di cui all’art. 76, comma 2-bis, TUR, essendo entrata in vigore con la legge di conversione del d.l. n. 16/2012, era già operante al momento della scadenza del pagamento. La Corte ha poi chiarito che non si pone alcun problema di applicazione retroattiva della norma. Richiamando il proprio precedente (Cass. n. 27595/2018), ha affermato il principio secondo cui le modifiche normative concernenti la fase di accertamento dei tributi trovano applicazione anche con riferimento a periodi d’imposta precedenti, dal momento che tale fase è regolata dalle disposizioni vigenti al momento in cui l’attività viene compiuta. Tali modifiche, avendo una valenza solo procedimentale e probatoria, non incidono sull’obbligazione tributaria e sui suoi presupposti, che restano immutati. La richiesta dell’imposta per l’annualità successiva, pertanto, non era decaduta, essendo stata la notifica effettuata nel rispetto del termine di cinque anni previsto dalla norma applicabile ratione temporis.
Con il secondo motivo, il ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite in un importo unico per entrambi i gradi di giudizio, ritenendo la statuizione viziata per violazione del principio dispositivo e per non avere considerato la congruità dell’importo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando la carenza di interesse del ricorrente ad impugnare una liquidazione a lui favorevole, in quanto soccombente, essendo stata la somma liquidata in misura inferiore ai minimi tariffari, e non potendo pertanto lamentarsi di un provvedimento che gli arreca un vantaggio.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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