Notifica cartella esattoriale nullità se manca ricezione raccomandata (Cass. civ. Sez. V n. 21100 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973, si applica l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, primo comma, d.P.R. n. 600/1973. Ai fini del perfezionamento è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità degli atti da essa disciplinati è sub iudice, la conformità dell’atto va valutata alla luce della modificazione conseguente alla pronuncia, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto. È invece inammissibile la censura di motivazione che non attinga il minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni.

Il Fatto

Il contribuente impugna un’intimazione di pagamento notificata a seguito di cartella di pagamento non impugnata. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, ritenendo non fondata l’eccezione di nullità della notifica dell’atto presupposto, conferma la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso.

Il contribuente ricorre in cassazione con due motivi, denunciando la violazione della disciplina sulla notificazione della cartella e, in subordine, la nullità della sentenza per omessa motivazione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso e propone preliminarmente eccezione di nullità della notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina dapprima l’eccezione pregiudiziale dell’Agenzia. La notifica del ricorso per cassazione, eseguita presso il difensore nominato dal precedente agente della riscossione anziché presso la succeduta Agenzia delle Entrate – Riscossione, è invalida. L’ultrattività del mandato non opera ai fini della ritualità della notifica, poiché il subentro è disposto da una norma di legge, il d.l. n. 193 del 2016. Tale invalidità integra però una mera nullità, sanabile per spontanea costituzione dell’Agenzia, che nel caso di specie è avvenuta, prendendo posizione sulle censure.

Nel merito, il primo motivo è fondato. È pacifico che la cartella sia stata notificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 140 cod. proc. civ., per irreperibilità relativa del destinatario, con deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso. La controricorrente sostiene che la regolarità discenderebbe dall’art. 26, comma 4, secondo cui la notifica si effettua con le modalità dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, escludendo l’applicazione della disciplina come risultante dalla Corte cost. n. 258 del 2012 per l’anteriorità della notifica.

La tesi è manifestamente infondata. Dopo la pronuncia di incostituzionalità, nei casi di irreperibilità relativa va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., con necessità di tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. n. 10012 del 2021; Cass. n. 2621 del 2022; Cass. n. 9782 del 2018). La Corte ribadisce inoltre che, quando la validità dell’atto è sub iudice, la sua conformità va valutata alla luce della sentenza di illegittimità costituzionale, a prescindere dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (Cass. n. 33610 del 2019). Ha quindi errato la CTR nell’individuare il perfezionamento nel solo deposito della raccomandata e del plico presso il Comune.

Il secondo motivo è infondato. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Tali anomalie non ricorrono, offrendo la sentenza un pur stringato resoconto della ratio decidendi.

In accoglimento del primo motivo la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *