Estinzione della società e rinuncia alle pretese non iscritte nel bilancio (Cass. civ. Sez. I n. 5237 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora all’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio. I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità, ma con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore del liquidatore. Il mancato espletamento di tale attività consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Il principio opera, per le società cancellate anteriormente al 1° gennaio 2004, a far data da quest’ultima, non potendosi attribuire all’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 natura interpretativa della disciplina previgente.

Il Fatto

Una società di capitali, già socia di maggioranza di altra società posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel 2003, ha convenuto in giudizio una banca assumendo di aver riscontrato, in epoca successiva alla cancellazione, l’applicazione di interessi anatocistici ai rapporti intercorsi con la partecipata. Ha quindi proposto domande di nullità delle condizioni contrattuali e di condanna alle restituzioni.

Il tribunale ha respinto le domande per difetto di legittimazione attiva, rilevando che l’attrice aveva azionato una mera pretesa a fronte di un credito solo supposto, non emergente dal bilancio finale di liquidazione. La Corte d’appello ha confermato, sul rilievo che il bilancio era stato depositato nel 2002 e che il liquidatore, a conoscenza del mutamento giurisprudenziale sulla capitalizzazione trimestrale, non aveva appostato il credito. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte corregge in parte la motivazione territoriale sul piano temporale. Il principio di immediata estinzione della società in esito alla cancellazione, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici, opera nel caso concreto non dalla cancellazione (2003) ma dal 1° gennaio 2004. Per le società cancellate in epoca anteriore a tale data l’estinzione decorre da quel momento, non potendosi attribuire all’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 natura interpretativa della disciplina previgente in mancanza di espressa previsione di legge.

Sul piano sostanziale la Corte richiama l’indirizzo consolidato: quando all’estinzione non corrisponde il venir meno di ogni rapporto facente capo alla società estinta si produce un fenomeno successorio. Le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso; i diritti e i beni non compresi nel bilancio si trasferiscono in contitolarità, ma con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi, la cui inclusione avrebbe richiesto un’attività ulteriore. Il relativo mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere la rinuncia della società.

Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente censura la ricostruzione della volontà dei soci operata dal giudice d’appello, ma in tal modo sottopone a critica un accertamento di fatto, notoriamente non sindacabile in sede di legittimità. La censura non investe il profilo in iure desunto dall’indirizzo giurisprudenziale, bensì il metodo di ricostruzione della volontà abdicativa, con ciò traducendosi in una censura di fatto.

Il secondo motivo è inammissibile: l’affermazione circa la rinuncia a far valere la pretesa creditoria è ragione assorbente di ogni ulteriore profilo del gravame e ne legittima il mancato esame, a prescindere dalla relatio alla decisione di primo grado. Il terzo motivo, prospettato in modo perplesso, è anch’esso inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato né il motivo di appello nella parte saliente né la quantificazione alternativa delle spese.

La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in 8.200,00 EUR, oltre accessori; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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