Classamento DOCFA e motivazione dell’avviso: la rettifica della classe non richiede allegazioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 22490 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Solo in caso di diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. La motivazione apparente ricorre esclusivamente quando le argomentazioni del giudice siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito.
Il Fatto
L’Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di alcune unità immobiliari della contribuente (autorimesse e depositi), riclassificandole, all’esito di procedura DOCFA, in una classe superiore rispetto a quella proposta. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva annullato l’avviso ritenendolo non motivato, per non essere stati allegati gli atti citati nel provvedimento e utilizzati per l’accertamento operato in base a metodologie comparative.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente e l’insufficiente motivazione dell’avviso, sostenendo che la rettifica era stata operata sulla base dei medesimi elementi indicati dalla contribuente, essendosi modificata solo la classe di merito.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ha disatteso la censura dell’Agenzia, richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e successive, secondo cui la motivazione è apparente solo quando non renda percepibili le ragioni della decisione, mentre deve escludersi qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il giudice del merito non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, essendo necessario e sufficiente che esponga gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il nucleo argomentativo espresso dal giudice regionale — la mancata allegazione degli atti di riferimento — si collocasse entro la soglia costituzionalmente esigibile, rendendo manifesta e comprensibile la ragione della decisione.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ribadito che, in tema di classamento catastale, quando la differenza tra rendita proposta e attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni e gli elementi di fatto non sono disattesi, l’avviso è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe. La motivazione deve essere approfondita solo se vi è una diversa valutazione degli elementi di fatto.
Nel caso in esame il riclassamento era intervenuto esclusivamente per modificare la classe, espressione di un giudizio tecnico sul valore economico dell’immobile basato sulla stima della rendita lorda media ordinaria ai sensi dell’art. 9 del r.d.l. n. 652/1939. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame della corretta attribuzione della classe e per le spese.
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Nota della Redazione
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