Indagini bancarie: autorizzazione conoscibile e motivata, documento acquisito inutilizzabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 20978 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. n. 600/1973, per le imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. n. 633/1972, per l’IVA, pur conservando natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Essa deve essere resa conoscibile e deve contenere un contenuto motivazionale idoneo a verificare presupposti, oggetto e limiti dell’accesso. Ove, a fronte di specifica contestazione, risulti che l’autorizzazione non sia allegata né conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile e l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa si fondi su di essa. L’invalidità derivata non è rilevabile d’ufficio e ha efficacia limitata agli atti necessitanti di autorizzazione.

Il Fatto

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento per IRAP, IVA e ritenute alla fonte relativi all’anno 2008, emessi nei confronti di un contribuente quale legale rappresentante di una società cooperativa a responsabilità limitata. L’Agenzia delle entrate contestava all’ente la natura di associazione non riconosciuta, rideterminando il reddito e imputando i tributi alla persona fisica che aveva agito per conto dell’associazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava sia l’appello principale del contribuente sia l’appello incidentale dell’Ufficio. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, applicando il criterio della ragione più liquida, che consente di derogare all’ordine logico di trattazione quando la definizione delle questioni subordinate renda ultroneo l’esame di quelle principali.

In relazione al difetto di contraddittorio preventivo, la Corte ha escluso la nullità degli avvisi. L’obbligo generalizzato di contraddittorio è stato introdotto solo dal 2024 con l’art. 6-bis della legge n. 212/2000. In precedenza, l’obbligo sussisteva unicamente per le verifiche effettuate mediante accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività ai sensi dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000; nel caso di specie l’accertamento era avvenuto a tavolino e per i tributi non armonizzati non era configurabile alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

Con riferimento all’autorizzazione alle indagini bancarie, la Corte ha invece operato un revirement. Richiamata la sentenza della Corte EDU dell’8 gennaio 2026, che ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte del sistema tributario italiano, e le ordinanze gemelle nn. 19956 e 19960 del 2026, la Suprema Corte ha affermato che l’autorizzazione, da mero atto organizzativo interno, diviene il provvedimento legittimante l’esercizio del potere istruttorio. Essa deve essere conoscibile al contribuente e motivata nei suoi presupposti essenziali. La mancata allegazione o conoscibilità impedisce una difesa informata e determina l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, con invalidità derivata dell’avviso di accertamento per la parte che su quei dati si fonda.

La Corte ha poi accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, escludendo la possibilità di riqualificare sic et simpliciter il contratto sociale di una società di capitali come associazione non riconosciuta. La tassatività delle cause di nullità di cui all’art. 2332 cod. civ. osta all’accertamento di una simulazione o di una nullità del patto sociale. L’Amministrazione deve invece provare il totale asservimento della società all’interponente, che l’ha gestita uti dominus quale schermo per la propria attività, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973.

La Corte ha infine dichiarato infondato il terzo motivo, concernente la motivazione dell’avviso, e inammissibile il quarto, per novità della censura di incompetenza funzionale dell’Ufficio. Il ricorso principale è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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