Frode IVA soggettivamente inesistente, onere probatorio a carico dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. 5 n. 5959 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare, anche in via presuntiva, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA, sulla base di elementi oggettivi specifici. Non è necessaria la prova dell’accordo collusorio. È sufficiente la dimostrazione che il soggetto interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, costituendo ciò elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario. Una volta raggiunta tale prova, grava sulla contribuente l’onere di dimostrare di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate contestava alla società l’indebita detrazione di IVA, per l’anno d’imposta 2007, derivante dall’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti emesse da una società qualificata come “cartiera” nell’ambito di una frode carosello. L’avviso di accertamento si fondava sul processo verbale di constatazione dell’Agenzia delle Dogane, che aveva accertato l’assenza di una struttura imprenditoriale effettiva della cedente, la sua irreperibilità e l’omessa tenuta delle scritture contabili.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello ritenendo la società estranea alla frode e non tenuta a sapere che la fornitrice operava contro il fisco, escludendo che l’Ufficio avesse dimostrato l’accordo collusorio. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il consolidato orientamento secondo cui è nulla solo la sentenza che non renda percepibile il fondamento della decisione, restando esclusa quando sia possibile cogliere l’iter logico-giuridico seguito. Nel caso di specie, la motivazione della CTR, pur sintetica, lasciava trasparire il percorso argomentativo basato sull’insufficienza probatoria dell’Ufficio.
Accoglie, invece, il secondo motivo, ravvisando l’errore della CTR nella ripartizione dell’onere della prova. La Corte ricorda che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione non è tenuta a dimostrare l’accordo collusivo, essendo sufficiente provare la consapevolezza o la colpevole ignoranza del cessionario in ordine alla partecipazione alla frode. Tale consapevolezza può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, quali l’assenza di struttura imprenditoriale della cartiera.
Il giudice d’appello aveva omesso di valutare proprio gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, derivanti dal processo verbale di constatazione. Elementi che, secondo la Corte, erano idonei a fondare la presunzione di consapevolezza della contribuente, con conseguente inversione dell’onere probatorio, gravando sulla stessa l’onere di dimostrare la propria buona fede e la diligenza esigibile. La regolarità formale della documentazione e la mancanza di un vantaggio economico diretto non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l’estraneità alla frode.
La Corte cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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