Notifica per irreperibilità assoluta nulla senza indicazione delle ricerche (Cass. civ. Sez. V n. 14993 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione dell’atto impositivo con la procedura di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche concretamente effettuate per stabilire che il contribuente non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale. La notifica è pertanto invalida se il messo si limita a sottoscrivere un modello prestampato recante espressioni generiche, idonee a impedire ogni controllo del suo operato, non essendovi in tal caso attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili con querela di falso. La semplice dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata, senza indicazione delle concrete attività di ricerca, è insufficiente. Ne deriva che la declaratoria di tardività del ricorso introduttivo, fondata sulla ritenuta ritualità di una siffatta notificazione, è erronea.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007. Il giudice di primo grado aveva annullato l’atto impositivo per difetto di notifica. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione, rilevando che la notificazione era avvenuta secondo il rito della irreperibilità assoluta e che tale stato risultava comprovato da una pluralità di tentativi di accesso temporalmente contigui.

Su questa base il giudice di appello aveva dichiarato tardivo il ricorso introduttivo, siccome proposto oltre i termini di legge. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R. ritenuto valida la notificazione pur in assenza, nella relata, dell’attestazione delle ricerche compiute dal messo per rintracciare il contribuente e per verificare l’esistenza di un ulteriore recapito. Il ricorrente sostiene che l’atto impositivo avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., essendo noto all’Amministrazione il domicilio fiscale, e che in ogni caso difettavano i presupposti del rito speciale.

La Corte, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 11287 del 28 aprile 2023 in tema di capacità processuale del fallito e rilevando l’inerzia del curatore, affronta il merito del primo motivo e lo dichiara fondato. L’argomentazione della C.T.R. — secondo cui non era necessaria l’indicazione delle ricerche, essendo l’irreperibilità comprovata dai precedenti tentativi infruttuosi e dalla mancata contestazione del contribuente — si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte.

Il Collegio richiama, in particolare, Cass., Sez. T., n. 781 del 12 gennaio 2025, secondo cui il messo deve indicare le ricerche effettuate e la notifica è invalida se si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche. Viene ribadito che la procedura in esame richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda o sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo la notifica ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche, come affermato da Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, Cass. n. 14658 del 2024, Cass. n. 8823/2024 e Cass. n. 1172/2024.

È inoltre precisato che è insufficiente la semplice dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata senza indicazione delle concrete attività espletate (Cass. n. 19769/2024) e che è invalida la notifica ove il messo abbia sottoscritto un modello prestampato con generiche espressioni (Cass. n. 14658/2024). Da tali principi la C.T.R. si è erroneamente discostata, con conseguente erroneità della declaratoria di tardività del ricorso introduttivo. La Corte accoglie quindi il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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