Espulsione dello straniero: motivazione carente sulla vita familiare (Cass. pen. Sez. I n. 9644 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, il Tribunale di sorveglianza che rigetti l’opposizione avverso il provvedimento di espulsione senza svolgere un’analisi concreta delle condizioni di vita dell’interessato e del rapporto tra il rischio di violazione della vita privata e familiare e le esigenze di tutela della collettività rende una motivazione carente su aspetti essenziali della decisione. La valutazione imposta dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 non può esaurirsi nell’enunciazione astratta dei criteri, ma richiede un accertamento effettivo sulla natura e sull’effettività dei vincoli familiari, sull’interesse all’inserimento sociale in Italia, sulla durata del soggiorno e sull’esistenza di legami nel paese di origine. In mancanza, la decisione si risolve in un’ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, e deve essere annullata con rinvio.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva disposto l’espulsione dal territorio dello Stato di un condannato, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. L’interessato proponeva opposizione, che il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 30 aprile 2024, rigettava.
Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi: vizi della motivazione sulla valutazione della pericolosità, con riferimento a documenti non presenti nel fascicolo del Collegio ed elementi difensivi non considerati; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara fondato il ricorso e individua un profilo assorbente nella incompletezza della motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto della necessità di considerare se l’espulsione potesse comportare un rischio di violazione del rispetto della vita privata e familiare, non svolge poi, in concreto, un’adeguata analisi delle condizioni di vita dell’interessato.
Il percorso argomentativo della Corte muove dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, che vieta l’espulsione quando esistano fondati motivi per ritenere che l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se tale rischio sussistesse e quale fosse il rapporto tra esso e le esigenze di tutela della collettività.
La Corte richiama espressamente i criteri che orientano la valutazione: la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’interesse all’effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami familiari o sociali nel paese di origine. Si tratta di elementi che il Tribunale ha enunciato ma non ha poi calato nel caso concreto, omettendo l’analisi delle condizioni di vita necessaria a stabilire l’esistenza del rischio.
Su questo punto si innesta il riferimento all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU. La Corte di cassazione osserva che, in tale situazione, non risulta pienamente valutata la necessità di evitare che l’espulsione si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dalla disposizione convenzionale.
Le notazioni esposte nell’ordinanza non sono dunque ritenute congrue a giustificare il rigetto dell’opposizione avverso il provvedimento di espulsione, in mancanza di indicazioni più precise. La motivazione risulta carente su aspetti essenziali della decisione: da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce, perché svolga nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato e valuti, con congrua motivazione, se sussistano o debbano essere escluse le condizioni per l’espulsione.
Nota della Redazione
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