Termine perentorio art 309 inapplicabile al riesame reale (Cass. pen. Sez. 3 n. 6747 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. alle disposizioni dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. si intende riferito alla formulazione originaria del predetto articolo. Ne deriva che sono inapplicabili al riesame reale, perché introdotte dalla legge n. 47/2015 nel solo comma decimo dell’art. 309, le disposizioni relative al termine perentorio per il deposito della decisione e il divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace. L’assenza di un termine perentorio per il riesame delle misure cautelari reali non determina la perdita di efficacia dell’ordinanza, essendo giustificata dalla diversa natura e funzione delle misure reali rispetto a quelle personali, che l’ordinamento contempera in ragione dei diversi valori tutelati.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del prezzo del reato, emesso dal Gip in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e art. 8 d.lgs. n. 74/2000, avente ad oggetto un immobile. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la perdita di efficacia dell’ordinanza per il tardivo deposito della motivazione, avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla pronuncia del dispositivo, non applicando il tribunale l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Con gli altri motivi contestava la sussistenza del fumus del reato, la determinazione del prezzo e la nomina del custode giudiziario, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, dando continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18954 del 2016, Capasso. Il rinvio operato dall’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. al comma decimo dell’art. 309 cod. proc. pen. ha natura recettizia e deve intendersi riferito alla formulazione originaria di tale disposizione, che non prevedeva alcun termine perentorio. Le modifiche introdotte dalla legge n. 47/2015 non riguardano il riesame reale, essendo state estese espressamente dal legislatore solo ai commi 9 e 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen.
A fondamento di tale opzione ermeneutica, la Corte richiama la sentenza Sezioni Unite n. 26268 del 2013, che ha escluso l’innesto del novellato comma 10 nel sistema dell’art. 324 cod. proc. pen., valorizzando la disciplina differenziata tra cautela reale e personale, ispirata alla diversa graduabilità dei valori costituzionali esposti all’esercizio del potere cautelare. Il mancato rispetto del termine per il deposito della motivazione non può, pertanto, determinare la perdita di efficacia della misura reale.
La Corte ha, poi, dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo. La censura sulla insussistenza del fumus è stata ritenuta generica, per difetto di confronto critico con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, che avevano evidenziato l’inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture, poiché i corsi di formazione non erano mai stati organizzati. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a censurare il merito della valutazione commisurativa del prezzo del reato, non consentito nel giudizio di legittimità sui provvedimenti di sequestro se non per violazione di legge o vizi radicali della motivazione. Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile perché i provvedimenti sulle modalità di esecuzione del sequestro non sono ricorribili per cassazione, ma vanno impugnati tramite incidente di esecuzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame