Inammissibile il ricorso tributario privo di autosufficienza sui vizi di notifica (Cass. civ. Sez. V n. 25844 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’appello dà luogo a un riesame nel merito della causa, con effetto sostitutivo della pronuncia di primo grado: i vizi processuali del primo giudizio restano assorbiti, salvo che la decisione di appello non li ripercuota sulla propria motivazione. Il ricorso per cassazione che censura la notificazione a mezzo PEC e i vizi formali della cartella deve localizzare nel fascicolo di merito gli atti e i documenti su cui si fonda, a pena di inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. La notifica eseguita da un indirizzo dell’agente della riscossione non censito nei pubblici elenchi non vizia il procedimento, ove il destinatario abbia compreso provenienza e oggetto dell’atto e non deduca un concreto pregiudizio difensivo. La mancata sottoscrizione della cartella non ne determina l’invalidità.
Il Fatto
Il contribuente riceveva sulla propria casella di posta elettronica certificata un messaggio proveniente da un mittente riconducibile all’attività di notifica dell’agente della riscossione, con allegata la cartella di pagamento. Riteneva l’atto privo di sottoscrizione e la notifica irregolare, proponeva ricorso con funzioni di reclamo-mediazione e, ottenuto il diniego, instaurava il giudizio davanti alla Commissione Tributaria.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria confermava la decisione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, incentrati sui vizi della notificazione e della cartella, sulla violazione delle norme processuali e sull’omessa pronuncia. Ricevuta la proposta di decisione accelerata, chiedeva la trattazione ordinaria e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è privo di una chiara rubrica dei motivi e procede all’esame delle doglianze per come enucleabili dal contesto dell’atto. Il primo motivo, relativo all’irregolare trattazione della causa in primo grado, è inammissibile: il giudizio di secondo grado sfocia in una sentenza totalmente sostitutiva, sicché sono denunciabili solo i vizi che inficiano la pronuncia di appello e non quelli del giudizio di primo grado, ove non ridondino in un vizio autonomamente apprezzabile della decisione di merito.
Il nucleo delle censure attiene alla notificazione e ai vizi formali della cartella. La Corte le dichiara in gran parte inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorrente non ha localizzato nel fascicolo di merito gli atti e i documenti posti a fondamento dei motivi. Richiamando le Sezioni Unite n. 8950 del 18/03/2022, si ribadisce che il principio di autosufficienza, pur interpretato senza eccessivo formalismo, impone comunque di individuare gli atti su cui la censura si fonda.
Nel merito, la Corte conferma che la notifica a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non censito negli elenchi pubblici non vizia il procedimento. L’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nei registri pubblici riguarda il destinatario, non il mittente, e la parte che deduce il vizio deve allegare il concreto pregiudizio al diritto di difesa. Nella specie il contribuente ha ricevuto l’atto, ne ha compreso portata e provenienza e lo ha impugnato: una doglianza meramente formale non basta. La Corte richiama la sentenza n. 18684 del 03/07/2023, le Sezioni Unite n. 15979 del 18/05/2022 e l’art. 3-bis, comma 1, legge n. 53/1994, riferito alle sole notifiche degli avvocati.
Quanto ai vizi formali, la Corte osserva che l’omessa sottoscrizione della cartella non ne comporta l’invalidità, non dipendendo l’esistenza dell’atto dalla apposizione del sigillo o di una firma leggibile, ma dalla riconoscibilità dell’organo titolare del potere di emetterlo. Richiama la Sez. V n. 31605 del 04/12/2019 e il modello approvato con decreto ministeriale. Ribadisce inoltre che l’inesistenza della notificazione è categoria residuale rispetto alla nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo: nella specie lo scopo è pienamente raggiunto, con conseguente sanatoria di ogni eventuale vizio. La Corte osserva infine che le censure processuali non tutelano l’astratta regolarità dell’attività, ma l’eliminazione di un pregiudizio difensivo, e che i motivi fondati sull’omessa pronuncia difettano di ancoraggio al thema decidendum del giudizio di appello. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alla cassa delle ammende e avviso per l’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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