IMU e occupazione abusiva: irrilevante senza prova dello spossessamento (Cass. civ. Sez. V n. 26943 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU e TASI, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 — nella parte in cui non esclude dall’imposta gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria — non trasferisce automaticamente il beneficio al proprietario che non provi l’occupazione abusiva e il proprio tempestivo attivarsi. Il presupposto dell’esenzione è un irreversibile spossessamento, non la mera presenza episodica di terzi. Il giudice di merito che, con valutazione congruamente motivata, qualifichi la situazione come abbandono dell’immobile anziché spossessamento compie un accertamento in fatto insindacabile in cassazione. Le censure che, sotto l’improprio canone della violazione di legge, mirino a un riesame del fatto sono inammissibili.
Il Fatto
La società contribuente chiedeva il rimborso di IMU e TASI per gli anni 2015-2017 su un complesso immobiliare di sua proprietà, sostenendo che l’immobile fosse oggetto di occupazione abusiva da parte di terzi e dunque non posseduto. In via subordinata deduceva l’inagibilità e l’inutilizzo oggettivo del bene, con diritto alla riduzione d’imposta.
Il Comune di Milano rigettava le istanze; la Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava, respingendo gli appelli riuniti. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Corte formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; avverso questa il ricorrente proponeva opposizione, con trattazione fissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 9611/2024 circa l’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la composizione del collegio o la nomina a relatore dei medesimi magistrati.
Nel merito, la Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 60 del 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non esclude dall’imposta gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia per i reati di cui agli artt. 614 e 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata sporta denuncia. Il principio è che la proprietà di un immobile abusivamente occupato non costituisce, per il periodo di occupazione, indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
La Corte territoriale, tuttavia, aveva accertato in fatto una situazione diversa: solo fenomeni episodici e transitori di accesso e permanenza abusiva, indicati come “bivacchi”, non idonei a impedire stabilmente l’esercizio dei poteri dominicali. La proprietà, inoltre, non aveva adottato tutte le misure necessarie allo sgombero, con prolungata inerzia. Da qui la qualificazione in termini di abbandono dell’immobile e non di spossessamento.
Il Collegio ribadisce che si tratta di accertamento in fatto, congruamente motivato e insindacabile in sede di legittimità. I motivi, pur formalmente dedotti come violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., miravano in realtà a ottenere un riesame dell’apprezzamento fattuale: esito inammissibile. Anche il motivo sulla riduzione per inagibilità è respinto, richiamandosi Cass. n. 5804/2023, secondo cui rilevano solo il degrado fisico sopravvenuto o l’obsolescenza non superabile con interventi manutentivi.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 614 c.p. – Violazione di domicilio
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici