Violazione dell’obbligo di astensione e ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 18262 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di astensione del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza se la parte non ha proposto ricusazione. La mera istanza di autorizzazione ad astenersi, presentata dal magistrato in ipotesi di astensione facoltativa, non produce effetti processuali sino all’atto di autorizzazione del capo dell’ufficio; il compimento di attività successivo a tale istanza non integra, in mancanza di autorizzazione, un vizio di costituzione del giudice. Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. e si risolve in un “non motivo”.
Il Fatto
Una società, socia al 50% di una s.r.l., aveva evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l’ex amministratore della società partecipata, chiedendo l’accertamento della sua responsabilità per l’inadempimento degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto, la condanna al risarcimento dei danni e la revoca dalla carica. Il Tribunale, dopo aver disposto la revoca in via cautelare, aveva accolto la domanda con sentenza. La Corte di appello di Bari aveva confermato la decisione. Avverso tale sentenza l’amministratore aveva proposto ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, riguardante la violazione dell’obbligo di astensione del magistrato di primo grado, la Corte ha richiamato il principio per cui, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astenersi non è deducibile come motivo di nullità della sentenza. Ha inoltre precisato che l’istanza di autorizzazione ad astenersi, in ipotesi di astensione facoltativa, non comporta alcun effetto processuale se non autorizzata dal capo dell’ufficio, né il compimento di attività dal giudice dopo la presentazione dell’istanza può costituire motivo di nullità. Il motivo è stato infine ritenuto inammissibile per difetto di confronto con la sentenza impugnata, risolvendosi in un “non motivo”.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo e alla mancata ammissione di una nuova c.t.u., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato le ragioni per cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell’indagine tecnica, né aveva dedotto che la motivazione si collocasse sotto la soglia del “minimo costituzionale”.
I motivi dal terzo al decimo, tutti incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi riguardanti l’invalidità delle delibere di approvazione dei bilanci e la non veridicità delle relative poste, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rammentato che l’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui esso risulti esistente, del come e del quando sia stato oggetto di discussione e della sua decisività. I motivi si risolvevano, invece, in una generica richiesta di revisione del giudizio di fatto, non consentita in sede di legittimità. È stato altresì rilevato che, in ipotesi di “doppia conforme”, è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità.
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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