Deposito prova notifica per pubblici proclami e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 1134 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami si perfeziona con la pubblicazione prescritta dal Collegio, la cui prova deve essere depositata in giudizio nel termine perentorio fissato nell’ordinanza che ha disposto l’integrazione. Il deposito tardivo di tale prova, senza dimostrazione della tempestiva trasmissione da parte dell’amministrazione, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non può supplire all’onere probatorio della parte, che risponde della diligenza nel compimento degli adempimenti pubblicitari e del loro deposito.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto dalla regione Puglia per la copertura di due unità di personale nel profilo di specialista tecnico di policy, ambito politiche internazionali. Ha superato la prova scritta con il punteggio di 22,625 e si è collocato in graduatoria con complessivi punti 23,625.

Ha impugnato il verbale della Commissione esaminatrice, la determina dirigenziale n. 1083 del 03.11.2022 di approvazione della graduatoria e, nei limiti dell’interesse, il bando nella parte in cui non riconosce al diploma di laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico in Giurisprudenza natura di titolo superiore rispetto alla laurea triennale richiesta per l’accesso. Ha chiesto l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,50 punti e il conseguente riconoscimento della posizione n. 39. La regione si è costituita, eccependo l’inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati e proponendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza n. 46 del 12 gennaio 2024 la sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo che le pubblicazioni avvenissero, pena l’improcedibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni.

Il Collegio rileva che il ricorrente ha depositato l’attestazione regionale del 2 febbraio 2024 soltanto il 22 febbraio 2024, oltre il termine perentorio assegnato. L’attestazione certifica la pubblicazione avvenuta il 25 gennaio 2024 sul portale istituzionale, ma non dimostra la tempestività del deposito.

La sezione sottolinea che la prova della data di trasmissione dell’attestazione al ricorrente era nella sua disponibilità e che non risulta in atti alcuna ricevuta di trasmissione successiva al rilascio del documento, idonea a giustificare il rispetto del termine. La parte non può invocare circostanze non documentate per escludere la decadenza.

L’inosservanza degli adempimenti prescritti dall’art. 49, comma 3, cod. proc. amm. conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione dell’andamento complessivo della controversia. Il dispositivo dispone altresì l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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