Condono paesaggistico escluso per nuovi volumi in area vincolata (TAR Calabria n. 1168 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cd. terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, non è applicabile agli abusi maggiori realizzati in area paesaggisticamente vincolata. In presenza di nuove superfici e nuovi volumi, la sanatoria è preclusa e l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 1, comma 39, della l. n. 308/2004 è attività ultronea. Il diniego di compatibilità paesaggistica, in tale ipotesi, assume carattere vincolato: l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 non ne determina l’annullamento, poiché l’esito del procedimento è comunque obbligatoriamente negativo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 1, comma 37, della l. n. 308/2004, unitamente alle domande di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, in riferimento all’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione ricadente in area vincolata ex lege. Il Comune aveva trasmesso la documentazione alla Regione.
Con nota dipartimentale la Regione Calabria ha dichiarato inammissibile l’istanza di compatibilità paesaggistica, rilevando l’insussistenza dei presupposti per la sanatoria edilizia: le opere, realizzate in assenza di titolo, determinano aumento di superficie e volume in zona sottoposta a vincolo. I ricorrenti hanno impugnato la nota davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 41 della Carta di Nizza, il difetto di motivazione e la falsa applicazione della normativa sul condono paesaggistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi di censura relativi alla motivazione. La doglianza secondo cui la Regione avrebbe usurpato competenze comunali, valutando la fondatezza delle domande di condono, e avrebbe omesso di trasmettere l’istanza alla Soprintendenza, è stata respinta.
Secondo il Tribunale, la motivazione della nota regionale è congrua e chiaramente intellegibile: essa richiama la regola dell’applicabilità del cd. terzo condono in area vincolata ai soli abusi formali e la delimitazione del suo raggio applicativo alle tipologie minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Il Collegio richiama il principio di diritto secondo cui, laddove non sia possibile sanare l’immobile sul piano edilizio, l’accertamento di compatibilità paesaggistica è attività ultronea (Cons. Stato, Sez. V, n. 8502 del 2025).
Nel merito, il TAR rileva che le opere sono state realizzate in assenza di titolo edilizio, con aumento di superficie e volume, su immobili soggetti a vincolo paesaggistico istituito prima della loro esecuzione. La valutazione negativa dei presupposti del terzo condono è quindi legittimamente fondata. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui gli abusi comportanti nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non sono sanabili (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1214 del 2025; TAR Napoli, Sez. VIII, n. 4467 del 2025).
Nel caso di specie, l’abuso rientra nella tipologia 1 dell’allegato e determina un ampliamento di superficie: il rilascio del condono è normativamente precluso. Non assume rilievo l’attestazione edilizia del Comune, qualificata come documento endoprocedimentale privo di valore provvedimentale o dispositivo.
Quanto al motivo sulla pretermissione delle garanzie partecipative, il Collegio osserva che, in presenza di nuove superfici o volumi, il diniego assume carattere vincolato. L’omessa comunicazione del preavviso non può condurre all’annullamento, poiché l’atto finale è comunque obbligatoriamente negativo. Per un atto vincolato è sufficiente l’indicazione della ragione principale dell’inammissibilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese nei confronti della Regione.
Nota della Redazione
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