Usucapione e occupazione senza titolo: riparto di giurisdizione e cognizione incidentale (TAR Sardegna n. 1133 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di occupazione di immobili presuppone un comportamento apprensivo dell’amministrazione che costituisca espressione di un potere pubblico. Ove l’ente occupi materialmente il fondo uti dominus, nella convinzione di esserne proprietario e senza esercizio di poteri ablatori, la controversia appartiene al giudice ordinario, davanti al quale è tutelabile il diritto soggettivo del proprietario. Rientra invece nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. la controversia che investe l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione della convenzione di lottizzazione. In tale sede il giudice amministrativo conosce in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., dell’eccezione di usucapione maturata in favore dell’ente, non ostandovi la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari pro-quota e pro-indiviso di alcuni terreni nel Comune di Siniscola, chiedono la condanna dell’ente alla restituzione delle aree, previa rimessione in pristino, e al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo. L’istanza stragiudiziale di restituzione, o in alternativa di applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, era stata respinta dal Comune.
Le vicende sono due. Il mappale 870 sarebbe stato occupato per la realizzazione di condutture idriche interrate e, in seguito, per opere di urbanizzazione. I mappali del foglio 20 sarebbero stati utilizzati per strade e piazze, sul presupposto di una cessione gratuita nell’ambito di una lottizzazione risalente al 1981, della cui validità i ricorrenti contestano la portata, non avendo tutti i comproprietari conferito poteri rappresentativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, distinguendo le due situazioni. Quanto al mappale 870, la giurisdizione esclusiva presuppone un comportamento apprensivo espressivo di potere pubblico, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 191/2006 e da Cass. Sez. Un. n. 19501/2008. L’occupazione usurpativa, priva di dichiarazione di pubblica utilità, resta estranea alla giurisdizione amministrativa.
La documentazione acquisita con l’ordinanza istruttoria n. 728/2025 dimostra che il progetto esecutivo delle condutture non vale come dichiarazione di pubblica utilità: l’equivalenza prevista dall’art. 1 legge n. 1/1978 opera solo nell’ambito di una procedura espropriativa. La delibera consiliare n. 63/1990 esclude espressamente espropriazioni e occupazioni, assumendo le aree nella piena disponibilità dell’ente. L’occupazione è dunque avvenuta uti dominus, con attività materiale e senza poteri ablatori: sussiste il diritto soggettivo e la giurisdizione del giudice ordinario.
Identica conclusione per le opere di urbanizzazione. Richiamate TAR Sardegna n. 395/2010 e Cons. Stato n. 7183/2020, il Collegio rileva che i ricorrenti non provano l’inclusione del mappale 870 nella concessione edilizia n. 9/2008, ciò che esclude la giurisdizione esclusiva.
Per i mappali del foglio 20 la giurisdizione amministrativa sussiste, trattandosi di convenzione di lottizzazione. Nel merito il ricorso è infondato, atteso che l’eccezione di usucapione del Comune è fondata. Il Collegio esclude le preclusioni processuali proprie del rito civile richiamando Cons. Stato n. 460/2025, ammette l’istituto fuori dalle procedure espropriative e, in applicazione dell’art. 8 c.p.a. e di C.G.A.R.S. n. 9/2013, accerta la cognizione incidentale del possesso ultraventennale. Il possesso, pacifico e palese, è iniziato con l’immissione nei fondi ed è durato oltre il termine dell’art. 1158 c.c., essendo l’opera ultimata il 16 dicembre 1999 e la richiesta di restituzione del 12 marzo 2021.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione quanto al mappale 870 e respinto nel resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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