Notifica tramite raccomandata informativa perfeziona la notifica a mezzo messo (Cass. civ. Sez. V n. 14956 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 rinvia alle norme degli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma introduce previsioni specifiche che se ne differenziano. Quando la notificazione è eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, la raccomandata informativa costituisce adempimento essenziale del procedimento anche nel caso in cui l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, a differenza di quanto dispone l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ.. Il perfezionamento della notifica si realizza con l’invio della raccomandata, non essendo richiesta la prova della sua ricezione da parte del destinatario. Una volta accertata la regolare notificazione dell’atto impositivo, la pretesa tributaria in esso veicolata si cristallizza e non può essere contestata ex novo nel giudizio di impugnazione della cartella.

Il Fatto

Il contribuente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento emessa dal concessionario per la riscossione della Sicilia, scaturita da un precedente avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva ripreso a tassazione maggiori redditi a titolo di Irpef. Il contribuente ha impugnato la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto impositivo pregresso, verosimilmente riferibile al proprio dante causa, la cui eredità era stata accettata con beneficio d’inventario.

La C.T.P. ha respinto il ricorso e la C.T.R. ha confermato la decisione, ritenendo che l’atto prodromico fosse stato regolarmente notificato, essendo stato consegnato a mano alla sorella convivente, con conseguente non necessità della raccomandata informativa ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., e rilevando in ogni caso che l’Ufficio aveva inoltrato la raccomandata. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione relativa al regime della notificazione degli atti tributari a mezzo messo. L’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis, fa rinvio alle norme del codice di procedura civile, ma contiene previsioni specifiche: in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario, il notificatore provvede a sigillare la busta, trascrivendo il numero cronologico, e deve dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come adempimento essenziale del procedimento di notifica.

Richiamando la propria giurisprudenza — Cass. n. 14093/2022, Cass. n. 17235/2018 e Cass. n. 2868/2017 — la Corte ribadisce che il rinvio operato dall’art. 60 alla disciplina codicistica richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale anche quando l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia. La sentenza impugnata, pertanto, non è condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che la notificazione si fosse perfezionata con la sola consegna alla sorella convivente.

La Corte corregge la motivazione dei giudici regionali, ma non l’esito. Questi ultimi hanno poi correttamente ritenuto che la notificazione potesse considerarsi perfezionata per effetto dell’invio all’interessato, da parte dell’Ufficio, della raccomandata informativa prevista dalla lett. b-bis della disposizione, circostanza pacifica e documentata. La censura è dunque infondata laddove postula che l’Ufficio dovesse provare anche la ricezione della raccomandata: ciò che rileva è la spedizione, non l’arrivo.

Il secondo motivo è inammissibile sotto due profili. Per un verso, il ricorrente ha affermato di aver riproposto le censure di merito nel giudizio di appello senza riportare l’atto introduttivo né richiamarne i punti, violando il principio di autosufficienza. Per altro verso, accertata la regolare notificazione dell’atto impositivo, la pretesa tributaria in esso veicolata deve ritenersi cristallizzata: non è consentita la proposizione ex novo di questioni sulla stessa nel giudizio di impugnazione della cartella.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene infondato: i giudici d’appello hanno liquidato le spese in conformità al principio di soccombenza, dovute anche quando l’Amministrazione si sia difesa nel merito con un proprio funzionario (Cass. n. 1019/2024, Cass. n. 27634/2021). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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