Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa: irrilevanza dell’intestazione fiduciaria delle quote (Cass. civ. Sez. 5 n. 13752 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della compagine sociale, sia per le maggiori componenti positive di reddito accertate, sia per le componenti negative disconosciute. La prova contraria deve consistere nella dimostrazione, tra l’altro, della destinazione non personale degli utili. L’intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali non è idonea ad escludere la percezione degli utili da parte del socio intestatario, configurando un’ipotesi di interposizione reale di persona, inopponibile all’erario. La qualità di socio assume rilievo nella sua dimensione formale, con la conseguenza che la presunzione di distribuzione opera nei confronti dell’intestatario effettivo delle quote, a nulla rilevando gli accordi interni intercorsi con l’asserito fiduciante.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, socio al 50% di una società a ristretta base partecipativa, avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2006 e 2007, determinando maggiori imposte IRPEF sugli utili extracontabili presuntivamente distribuiti in ragione della sua partecipazione. Il contribuente impugnava gli atti impositivi deducendo di essere stato solo intestatario fittizio delle quote sociali, in quanto le stesse gli erano state cedute fiduciariamente dall’effettivo titolare, il quale intendeva evitare un’ipotesi di incompatibilità con la propria qualità di dirigente di altra società committente.
Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale rigettavano le istanze del contribuente, ritenendo non superata la presunzione di distribuzione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa valutazione delle prove documentali e orali acquisite in un giudizio civile, nel quale il Tribunale aveva accertato la sua estraneità alla gestione societaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura con cui il contribuente deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto rivolta a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito e non già a denunciare l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l’attribuzione a una risultanza di un valore diverso da quello legale. Ha altresì escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la CTR correttamente applicato il criterio di riparto dell’onere probatorio, gravando sul socio l’onere di fornire la prova contraria alla presunzione.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della compagine sociale, ferma restando la possibilità per i soci di dimostrarne la destinazione non personale. Ha precisato che il mancato esame di un documento è denunciabile per cassazione solo quando lo stesso offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie, condizione non ricorrente nel caso di specie.
Il nucleo centrale della motivazione riguarda la dedotta intestazione fiduciaria della quota sociale. La Corte ha escluso che tale circostanza sia idonea a superare la presunzione di distribuzione, richiamando il principio per cui nelle società di capitali non è configurabile la simulazione del contratto sociale, in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione dell’ente e della tassatività delle cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c. La situazione descritta dal contribuente integra infatti una interposizione reale di persona, nella quale l’interposto acquista la titolarità effettiva delle quote e, sebbene sia tenuto a osservare gli accordi interni con il fiduciante, tale obbligo non comporta alcun effetto nei rapporti con la società e con i terzi.
Dalla qualificazione della fattispecie come intestazione fiduciaria consegue che il contribuente non era un mero prestanome, ma l’effettivo intestatario della quota, con conseguente operatività nei suoi confronti della presunzione di distribuzione degli utili e inopponibilità all’erario dell’accordo intercorso con l’asserito fiduciante. La Corte ha infine dichiarato inammissibili gli altri motivi di ricorso, relativi all’omesso esame di fatti decisivi e al rigetto dell’istanza di esibizione di documenti in possesso di terzi, sia per la natura non denunciabile del vizio di motivazione in caso di doppia conforme, sia per il carattere esplorativo dell’istanza di esibizione, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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