Parcheggi interrati legge Tognoli non deroga a vincoli paesaggistici e dissesto (TAR Campania n. 1289 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie prevista dall’art. 9 della legge n. 122/1989 per la realizzazione di parcheggi sotterranei pertinenziali non è totale e incondizionata. La norma fa salvi i vincoli paesaggistici e ambientali e la tutela dei corpi idrici, sicché va interpretata in senso stretto. Ne consegue che il diniego comunale è legittimo quando l’area di intervento è sottoposta a plurimi vincoli e connotata da elevato rischio di frana, perché lo scavo per un’opera interrata incide sulla stabilità del suolo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Amalfi, ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per una autorimessa pertinenziale interrata da realizzare nel sottosuolo della propria area. Il Comune ha respinto l’istanza con un provvedimento definitivo, rilevando che si tratta di nuovo volume pertinenziale con superfici utili aggiuntive rispetto alla preesistenza.

Il diniego si fonda su due ragioni: la ricaduta della particella in zona sottoposta a vincolo ambientale e idrogeologico con rischio di frana elevato, e l’impatto ambientale dell’opera. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, invocando la disciplina speciale dell’art. 9 della legge n. 122/1989, che consente i parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal tenore letterale della norma invocata. L’art. 9 della legge n. 122/1989 consente la realizzazione dei parcheggi nel sottosuolo, ma “compatibilmente con la tutela dei corpi idrici” e facendo in ogni caso salvi “i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale” e i poteri attribuiti alle regioni e ai Ministeri competenti.

Da questa formulazione il Tribunale trae la conseguenza che la deroga alle norme urbanistiche è ampia ma non totale. Il richiamo testuale ai vincoli e alla tutela idrica delimita l’ambito dell’eccezione e giustifica l’orientamento che qualifica la disposizione come norma di stretta interpretazione.

Il Collegio dichiara di dare continuità a questo indirizzo, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185 e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 847. Da tali precedenti si desume che lo scavo eseguito per realizzare un’opera interrata presenta evidenti rischi per la stabilità del suolo, circostanza che spiega la ragione dei limiti posti dalla norma.

Applicando il principio al caso concreto, il diniego appare legittimo. La legge Tognoli non è invocabile né con riguardo al grave pericolo di frana, né con riguardo all’impatto ambientale della costruzione del garage interrato. Entrambe le ragioni risultano esaustivamente indicate nell’atto dell’Amministrazione, che dà puntualmente conto dei plurimi vincoli gravanti sull’area.

Il ricorso è pertanto respinto. Nulla è disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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