Limite posti letto CTA ancorato ai dipartimenti di salute mentale (TAR Sicilia n. 1186 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di tre posti letto ogni 10.000 abitanti previsto dal D.A. Sanità 31 gennaio 1997 per le strutture residenziali psichiatriche va riferito ai singoli dipartimenti di salute mentale e non alla dimensione provinciale o aziendale complessivamente intesa. L’amministrazione sanitaria, pur disponendo di autonomia gestionale nella determinazione dei posti letto da riservare alle comunità terapeutiche assistite, non può prescindere dal rispetto della programmazione vigente in tema di salute mentale. La scelta di valutare le istanze di compatibilità esclusivamente secondo l’ordine cronologico, pretermettendo il criterio della capienza dei moduli dipartimentali, integra violazione del citato D.A. e difetto di motivazione, con conseguente illegittimità del parere negativo.
Il Fatto
La ricorrente, una società operante nel settore socio-sanitario, presentava istanza per l’attivazione di una comunità terapeutica assistita da venti posti nel territorio di un comune siciliano. L’Assessorato della salute della Regione Siciliana rendeva parere di compatibilità negativo, rilevando che il numero massimo di posti afferenti al servizio sanitario regionale nella provincia sarebbe stato saturato.
Il computo dell’amministrazione muoveva dalla popolazione residente nella provincia e dal limite di tre posti ogni 10.000 abitanti, applicato però su scala provinciale. La società impugnava la nota davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del D.A. del 31.1.1997, che ancora il limite ai singoli dipartimenti di salute mentale, e censurando il metodo di valutazione delle istanze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e individua il nodo della controversia nella corretta scala di applicazione del parametro programmatorio. Il D.A. del 31.1.1997 prescrive che ogni dipartimento di salute mentale sia dotato di una struttura residenziale con ricettività tendenziale di tre posti letto ogni 10.000 abitanti, e che ciascuna comunità conti fino a un massimo di venti posti.
Il rapporto tra abitanti e posti letto è qualificato come tendenziale: esso può non essere garantito in modo rigido, dovendosi contemperare l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti a prestazioni adeguate, le aspettative degli operatori privati e l’efficienza delle strutture pubbliche. Su questo punto il TAR richiama la propria giurisprudenza, in particolare TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 4035 del 2023 e TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3383 del 2021.
Da tale ricostruzione discende il principio centrale: l’amministrazione, pur godendo di autonomia gestionale nella determinazione dei posti letto, non può prescindere dal rispetto della programmazione vigente e deve tener conto del limite dei tre posti ogni 10.000 abitanti. Il D.A. del 1997 àncora espressamente tale limite ai singoli dipartimenti di salute mentale, non alla dimensione provinciale o aziendale, perché una simile prescrizione risponde a esigenze di omogeneità territoriale dell’assistenza psichiatrica.
Il Collegio rileva poi il vizio procedimentale. Dal verbale del 9.7.2024 emerge che l’amministrazione ha valutato le istanze esclusivamente secondo l’ordine cronologico, in applicazione delle modifiche recate dall’art. 79, l.r. n. 3/2024, pretermettendo immotivatamente il criterio della capienza dei moduli dipartimentali, pure indicato tra quelli potenzialmente applicabili. La dimensione dipartimentale è stata così omessa in violazione del D.A. e in assenza di qualsivoglia motivazione.
L’effetto distorsivo è confermato dalla distribuzione dei posti letto tra i diversi dipartimenti, ampiamente disomogenea secondo la tabella prodotta dalla ricorrente e non contestata. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza verso la parte costituita e sono dichiarate irripetibili nei confronti delle parti pubbliche non costituite.
Nota della Redazione
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