Sanzioni Consob e deleghe al direttore generale: l’accesso agli atti e la responsabilità nell’illecito amministrativo (Cass. civ. Sez. 2 n. 3281 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, il rifiuto di ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell’ispezione e non utilizzati per fondare gli addebiti, non viola il diritto di accesso dell’incolpato, poiché la loro messa a disposizione non è funzionale a garantire il diritto di difesa, che richiede un’istanza circoscritta e mirata. Il quadro normativo di settore, cui concorrono il T.U.F., il Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia e il codice civile, impone al direttore generale e agli amministratori di banche doveri di vigilanza e di gestione particolarmente pregnanti, non derogati dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia. L’illecito amministrativo previsto dall’art. 94 T.U.F. è incentrato sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, e la responsabilità grava sul trasgressore in virtù della presunzione di colpa di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981.
Il Fatto
A seguito di verifiche ispettive, la Consob accertava che una banca, tramite un suo esponente aziendale, aveva svolto attività di raccolta di intenzioni di acquisto di azioni in vista di un aumento di capitale, senza darne preventiva informativa all’Autorità. All’esponente, nella sua qualità di consigliere delegato e direttore generale, veniva pertanto irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 94, comma 2, T.U.F.
L’opposizione avverso la delibera sanzionatoria veniva rigettata dalla Corte d’Appello, che escludeva la lesione del diritto di difesa per il parziale accesso alla documentazione ispettiva e riteneva la responsabilità dell’opponente, sia pure con argomentazioni in parte ambigue circa l’elemento soggettivo dell’illecito. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il sanzionato, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, riguardante la mancata ostensione integrale dei documenti raccolti in sede ispettiva. In proposito, la Corte ha ribadito che, seppure gli atti del procedimento non siano coperti da segreto d’ufficio nei confronti dell’interessato, l’accesso deve essere esercitato in modo circoscritto e mirato. Il diniego di ostensione di documenti “secondari”, non posti a fondamento dell’impianto sanzionatorio, non lede il diritto di difesa, non essendo la loro conoscenza funzionale alle esigenze difensive. La Corte ha inoltre precisato che l’istanza di accesso, nel caso di specie, era stata formulata in modo generico, non avendo il ricorrente indicato i documenti specifici di cui lamentava la mancata ostensione, e che le garanzie del contraddittorio procedimentale davanti alla Consob sono di livello diverso da quelle processuali.
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava l’applicazione del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia del 2007, sostenendo che le responsabilità del direttore generale fossero disciplinate dalle Circolari Banca d’Italia. La Corte ha respinto tale tesi, affermando che il Regolamento Congiunto costituisce una lex specialis rispetto alle disposizioni di vigilanza prudenziale, che non hanno derogato il sistema di attribuzioni e responsabilità degli organi bancari. Le funzioni del direttore generale, rientrante nella nozione di “alta dirigenza”, sono specificate dagli artt. 6 e 9 del Regolamento Congiunto, che integrano, e non derogano, gli obblighi previsti dall’art. 2381 cod. civ., imponendo doveri di particolare pregnanza in capo a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo di istituti di credito.
Il terzo motivo concerneva l’addebito della violazione a titolo di dolo. La Cassazione ha chiarito che l’elemento soggettivo, sebbene ultroneo rispetto alla struttura dell’illecito amministrativo, che prescinde dalla distinzione tra dolo e colpa, è stato correttamente valorizzato dal giudice di merito per confermare la suitas della condotta e per graduare la sanzione. L’illecito di cui all’art. 94 T.U.F. è un illecito omissivo a carattere permanente, e la sua integrazione prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo in senso stretto, gravando sul trasgressore l’onere di provare di aver agito diligentemente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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