Sospensione semestrale dei termini di impugnazione per le liti definibili (Cass. civ. Sez. V n. 33710 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di definizione agevolata delle liti fiscali, l’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, sospende per sei mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali che scadono dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017. La sospensione opera cumulando il termine ordinario, calcolato secondo le regole processuali e quindi con la sospensione feriale, con il periodo di sei mesi. Essa non determina la ripresa del periodo residuo dopo il 30 settembre 2017, ma una proroga secca del termine di impugnazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2010, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini Irpef e Iva sulla base di una ricostruzione induttiva di maggiori ricavi. Il contribuente impugnava l’atto impositivo davanti alla C.t.p. di Agrigento, che rigettava il ricorso.
Proposto appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia lo dichiarava inammissibile perché tardivo: la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 23 febbraio 2017, mentre l’appello risultava spedito il 20 marzo 2018. Il contribuente ricorreva allora per cassazione, deducendo la violazione della disciplina sulla sospensione dei termini; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017. Il giudice dell’appello non avrebbe considerato la sospensione di sei mesi dei termini per impugnare prevista dalla norma. La controversia rientrava infatti tra quelle definibili, avendo ad oggetto un atto impositivo dell’Agenzia delle entrate relativo a un maggior reddito rideterminato.
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente, che lamentava la mancanza di autosufficienza del ricorso. Il ricorso contiene invece una puntuale ricostruzione della disciplina invocata e della fattispecie concreta, con esatta indicazione dei termini dai quali doveva escludersi la tardività dell’appello.
Nel merito, i giudici di legittimità ricostruiscono il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, d.l. n. 50 del 2017 consentiva la definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui fosse parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado. Il successivo comma 9 stabiliva che per tali controversie erano sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 30 settembre 2017.
Quanto ai criteri di computo, la Corte richiama il proprio orientamento: ove il termine di impugnazione scada nel periodo tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, lo stesso si prolunga di sei mesi. È invece escluso che il termine resti sospeso fino al 30 settembre 2017 per poi riprendere a decorrere per il residuo periodo non consumato. La sospensione comporta il cumulo del termine ordinario con quello di sei mesi, e la sua durata resta predeterminata anche quando si sovrappone alla sospensione feriale. In questo senso il precedente Cass. n. 7510 del 2024, che, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata il 27 febbraio 2017 e di una scadenza al 27 settembre 2017, ha ritenuto prorogato il termine per appellare fino al 27 marzo 2018.
Applicando tali principi, nella fattispecie la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 febbraio 2017 e il termine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva al 23 settembre 2017. Il termine doveva dunque ritenersi prorogato fino al 23 marzo 2018. L’appello, notificato il 20 marzo 2018, era pertanto tempestivo.
Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché provveda all’esame dell’appello e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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