Il terzo non contesta il fumus nel riesame del sequestro per equivalente (Cass. pen. Sez. 5 n. 13942 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto a individuare specificamente i beni da sottoporre a vincolo, potendo limitarsi a determinare la somma di denaro costituente il prezzo del reato o il valore corrispondente; l’individuazione dei beni e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. Il principio vale anche per i beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dell’indagato, potendo il terzo far valere i propri diritti soltanto nel giudizio di riesame, che costituisce presupposto di legittimità della misura. Il terzo, pertanto, non può sostituirsi all’indagato e contestare la sussistenza del fumus del reato, la qualificazione giuridica o le circostanze incidenti sulla prescrizione, neppure quando si tratti di società riconducibile di fatto all’indagato, essendo tali questioni proponibili esclusivamente da quest’ultimo in modo diretto.
Il Fatto
Con provvedimento del 23.10.2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva il sequestro preventivo per equivalente del profitto di una serie di truffe comunitarie a carico di un soggetto ritenuto a capo di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, su rapporti bancari e beni intestati o riconducibili all’indagato e ai suoi familiari. In sede di esecuzione, il pubblico ministero estendeva il vincolo anche a beni intestati alla società ricorrente, ritenuta riconducibile all’indagato.
La società proponeva istanza di riesame, rigettata dal Tribunale di Bari nel 2021 per l’inammissibilità delle doglianze relative ai gravi indizi di colpevolezza dell’indagato e per l’infondatezza di quelle sulla riconducibilità del patrimonio; l’ordinanza non veniva impugnata. Con successiva istanza del 5.8.2025, la società chiedeva la revoca del sequestro al Tribunale di Foggia, che la rigettava; l’appello avverso tale rigetto veniva anch’esso respinto dal Tribunale di Bari. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i motivi. Con riferimento al primo, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza secondo cui i beni della società non sarebbero stati indicati nell’originario provvedimento di sequestro, essendo stati individuati solo in fase esecutiva dal pubblico ministero. Ha precisato che nessuna disposizione obbliga il giudice a individuare specificamente i beni da sottoporre a vincolo, potendo tale attività trovare definizione nella fase esecutiva, di competenza del pubblico ministero, secondo il principio già affermato da Sez. 3, n. 17087 del 2019, Savarese e Sez. 6, n. 53832 del 2017, Cavicchi.
Quanto al secondo e al terzo motivo, affrontati congiuntamente, la Corte ha ribadito che il terzo non può contestare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura, ivi inclusi il fumus del reato, la qualificazione giuridica o la configurabilità delle circostanze incidenti sulla prescrizione, richiamando Sezioni Unite n. 30355 del 2025, Putignano e Sez. 5, n. 31870 del 2025, Abbate. Ha aggiunto che la circostanza che la società ricorrente fosse ritenuta riconducibile all’indagato, e quindi non propriamente un terzo, è irrilevante, poiché le questioni proponibili esclusivamente dall’indagato devono essere da lui dedotte direttamente e non per il tramite di altri soggetti giuridici, reali o fittizi.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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