La sottrazione fraudolenta di energia elettrica è illecito permanente e la decadenza decorre dalla rimozione del magnete (Cass. civ. Sez. 5 n. 15368 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottrazione fraudolenta di energia elettrica, realizzata mediante l’apposizione di un dispositivo esterno (magnete) al misuratore, integra un illecito amministrativo di natura permanente, consistente in plurime captazioni di energia che si ripetono fino all’interruzione dell’azione illecita. Ne consegue che il termine di decadenza del potere sanzionatorio di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 decorre dal giorno in cui la condotta cessa, ossia dalla rimozione del magnete ad opera dei funzionari accertatori, e non già dalla data in cui il fornitore subentrante abbia cessato la ricostruzione dei consumi. Il potere sanzionatorio dell’amministrazione finanziaria è soggetto al regime della decadenza e non della prescrizione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate irrogava a una società una sanzione amministrativa per la sottrazione fraudolenta di energia elettrica realizzata mediante l’apposizione di un magnete al misuratore, accertata dai funzionari del fornitore in data 8 giugno 2016. Il provvedimento, emesso il 9 novembre 2021, contestava la condotta per il periodo compreso tra il 2 giugno 2011 e il 7 giugno 2016.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo prescritto il potere sanzionatorio per decorso del termine quinquennale, computato a decorrere dalla cessazione della ricostruzione dei consumi operata da un fornitore (31 dicembre 2013), che non coincideva con la cessazione dell’illecito, protrattasi fino all’intervento dei verificatori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, censurando la sovrapposizione operata dai giudici di appello tra l’istituto della decadenza dal potere di irrogazione della sanzione e quello della prescrizione del diritto alla riscossione, disciplinati rispettivamente dai commi 1 e 3 dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.
Richiamando il proprio precedente (Sez. 5 n. 2613 del 05/02/2020), la Corte ha chiarito che il termine di decadenza attiene alla notificazione dell’atto di contestazione o di irrogazione, mentre la prescrizione concerne la successiva fase di riscossione della sanzione divenuta definitiva per acquiescenza del contribuente.
Con riferimento alla natura dell’illecito, la Corte ha qualificato la condotta come violazione permanente, consistente in plurime captazioni di energia che si ripetono costantemente fino all’interruzione dell’azione furtiva. In applicazione dei principi elaborati in materia di furto di energia elettrica (Cass. pen., Sez. IV, n. 53456 del 15/11/2018), il termine di prescrizione – e, per analogia, quello di decadenza – decorre dall’ultima delle plurime captazioni, ossia dal momento della rimozione del magnete.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata per avere erroneamente collocato il dies a quo al 31 dicembre 2013, data in cui era cessata la ricostruzione dei consumi da parte del fornitore, e non la sottrazione fraudolenta, protrattasi sino all’intervento dei funzionari accertatori. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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