Ottemperanza e commissario ad acta per demolizione di opere abusive (TAR Abruzzo n. 38 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata l’esecutività della sentenza e la perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta affinché provveda, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, a tutte le attività necessarie per dare piena esecuzione al giudicato, compresa la conclusione del procedimento di demolizione di opere abusive. La mancata costituzione dell’amministrazione comporta il nulla per le spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un edificio, subiva le conseguenze delle opere abusive realizzate dall’altro comproprietario, oggetto di un ordine di demolizione del 22 gennaio 2007 rimasto ineseguito. A seguito del sisma del 2009, la riparazione dell’abitazione della ricorrente risultava condizionata alla preventiva demolizione di tali opere.
Dopo una prima istanza del 2021, la ricorrente reiterava la richiesta di esecuzione dell’ordine di demolizione nel settembre 2024, senza ottenere riscontro. Il TAR, con sentenza del 22 luglio 2025, accoglieva il ricorso avverso il silenzio e ordinava al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni. Rimasta inerte l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza, accertando la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 112, secondo comma, cod. proc. amm., ossia l’esecutività della sentenza n. 365/2025 e la perdurante inerzia del Comune.
Conseguentemente, il TAR ha nominato il Prefetto de L’Aquila quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del suo ufficio, incaricandolo di compiere tutte le attività necessarie per l’esecuzione della sentenza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. La scelta del Prefetto si giustifica per la natura dell’attività da compiere, che coinvolge interessi pubblici e richiede un organo super partes.
Il Collegio ha infine statuito il nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune, e ha disposto la comunicazione della sentenza al Prefetto per l’attivazione delle sue funzioni.
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Nota della Redazione
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