Falso dell’incaricato privato solo se impiegato pubblico (Cass. pen. Sez. 5 n. 13929 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per il reato di falso di cui all’art. 476 cod. pen., estesa all’incaricato di pubblico servizio per effetto del rinvio operato dall’art. 493 cod. pen., presuppone che tale soggetto sia legato da un rapporto di impiego con lo Stato o con un ente pubblico, secondo la nozione antecedente alla novella del 1990. La definizione di incaricato di pubblico servizio di cui all’art. 358 cod. pen., come modificato dalla legge n. 26/1990, fondata sul profilo funzionale e svincolata dal tipo di rapporto, non vale per le falsità richiamate dall’art. 493 cod. pen. La questione relativa alla sussistenza della qualità soggettiva, ancorché attenga alla corretta applicazione della norma, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se non è stato ritualmente provocato il relativo accertamento in fatto nel giudizio di merito, con conseguente inammissibilità del motivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato, riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 493 e 476 cod. pen., in questo assorbita l’ulteriore imputazione ex art. 494 cod. pen. All’imputato, quale incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie attribuzioni, era stato contestato di aver formato un falso modulo di ricevuta di una raccomandata postale, facendola apparire come effettivamente consegnata al destinatario.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la riconducibilità dei fatti alla sua persona; la ritenuta falsità dell’atto; l’insussistenza della qualità soggettiva richiesta dalla fattispecie, trattandosi di dipendente di una società privata che forniva servizi ad altra società privata; l’intervenuta prescrizione del reato, computata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i motivi proposti. Quanto al primo motivo, avente a oggetto la riconducibilità dei fatti, i giudici di legittimità hanno rilevato come la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l’assoluzione per un precedente episodio sulla base della data di assunzione del ricorrente, successiva ai fatti, e avesse fondato la condanna su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, quali l’abbandono della corrispondenza, la dislocazione territoriale e il rinvenimento della stessa. La doglianza, pertanto, è stata ritenuta generica, in quanto volta a censurare la valutazione della prova e non la motivazione, sollecitando una non consentita rilettura del merito.
In relazione al terzo motivo, concernente la qualità soggettiva, la Corte ha premesso la correttezza del principio sostenuto dalla difesa. L’estensione della responsabilità per le falsità richiamate dall’art. 493 cod. pen. all’incaricato di pubblico servizio opera solo a condizione che tale soggetto sia impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, differentemente dalla nozione di cui all’art. 358 cod. pen., che, dopo la novella del 1990, prescinde dal tipo di rapporto. Tuttavia, proprio perché la questione involge un accertamento in fatto non ritualmente sollecitato nei gradi di merito, essa non può essere proposta per la prima volta in cassazione, con conseguente inammissibilità del motivo.
Il quarto motivo, relativo alla prescrizione, è stato infine ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge Orlando si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive modifiche. Tale interpretazione, come precisato dalla Corte, non contrasta con il principio di retroattività della legge penale più favorevole, come confermato anche dalla Corte costituzionale. Nel caso di specie, essendo i fatti commessi il 25 ottobre 2017, al termine massimo di prescrizione, decorso il 25 aprile 2025, andava sommato il periodo di sospensione pari a un anno e sei mesi, sicché la prescrizione non era ancora maturata al momento della decisione d’appello.
La Corte ha infine rigettato la richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in ragione del deposito tardivo della memoria difensiva e della mancanza di uno specifico contributo alla decisione.
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Nota della Redazione
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