Sanatoria paesaggistica preclusa per i volumi tecnici in area vincolata (Cons. Stato n. 1419 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 167, comma 4, del d. lgs. n. 42/2004 preclude l’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi in area vincolata. In tale nozione rientra qualsiasi incremento volumetrico, valutato nella sua portata letterale, e dunque anche quello dei c.d. volumi tecnici. Non è condivisibile la lettura che, mutuando dal d.P.R. n. 380/2001 una nozione economico-funzionale di volumetria, sottrae i volumi tecnici al divieto. La ratio della norma risponde a esigenze di protezione del paesaggio e dell’ambiente, non della sola componente urbanistica, e vieta che in via postuma sia assentibile qualsivoglia aumento di volume. Il diniego di sanatoria che si fondi su tale preclusione non è affetto da difetto di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al Comune di Capri il permesso di costruire in sanatoria per alcune opere realizzate su un fondo di sua proprietà, in area assoggettata a vincolo paesaggistico. L’amministrazione aveva respinto l’istanza, rilevando che gli interventi avevano comportato la realizzazione sine titulo di nuovi volumi e superfici in zona vincolata.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 607/2023, aveva in parte dichiarato improcedibile e in parte rigettato il ricorso. La proprietaria ha proposto appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, del d. lgs. n. 167/2004 e eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico motivo d’appello, che denuncia il difetto di motivazione del provvedimento di diniego e sostiene che le opere, in quanto prive di autonomia funzionale e destinate a servizio della costruzione principale, integrerebbero volumi tecnici estranei alla preclusione dell’art. 167, comma 4, del d. lgs. n. 42/2004.
La censura di carenza motivazionale è respinta. Dall’atto si evincono in modo esauriente le ragioni del diniego, individuate nell’avere la parte realizzato sine titolo nuovi volumi e superfici in area vincolata, circostanza che preclude la sanatoria postuma ai sensi della disposizione richiamata.
Nel merito, la Corte rileva che alcune delle opere elencate nell’istanza non possono qualificarsi come volumi tecnici, costituendo veri e propri aumenti di volumi e superficie utili. Quanto agli altri interventi, anche a voler accedere alla tesi dell’appellante, la conclusione non muta. Ammettere che un locale tecnico già esistente possa essere ampliato senza rispettare i vincoli urbanistici e paesaggistici condurrebbe a uno sviluppo costruttivo dei locali tecnici fuori controllo, in contrasto con i principi generali in tema di urbanistica.
Il Collegio aggiunge che la destinazione tecnica dei manufatti è, allo stato, temporanea e che la sua eventuale cessazione in futuro consentirebbe alla parte di fruire in modo indebito di nuovi volumi urbanistici, malgrado il contrasto con il regime urbanistico vigente al momento della realizzazione.
Da ultimo, la Corte rileva che non è unanime l’orientamento che esclude i volumi tecnici dalla preclusione. Alla lettura più severa, che richiama la nozione letterale di volumetria, aderisce il Collegio: qualsiasi incremento volumetrico è incompatibile con le istanze paesaggistiche sottese all’autorizzazione paesaggistica postuma, dovendosi vietare che ex post sia assentibile ogni aumento di volumi. L’appello è dunque rigettato, con condanna dell’appellante alle spese processuali.
Nota della Redazione
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