Nulla osta ferroviario: obbligo di istruttoria sulla qualificazione della linea (TAR Calabria n. 204 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta all’edificazione in prossimità di una linea ferrata che si fondi sull’applicazione delle distanze di cui all’art. 49 d.P.R. n. 753/1980 è illegittimo ove l’amministrazione non abbia previamente accertato, con adeguata istruttoria tecnica, la qualificazione del tratto ferroviario come ferrovia ordinaria ovvero come ferrovia metropolitana. Da tale qualificazione dipende, infatti, l’applicazione delle distanze degli artt. 49 e 51 d.P.R. n. 753/1980. L’amministrazione non può limitarsi a recepire acriticamente l’affermazione incidentale del gestore ferroviario, in carenza di esame del presupposto decisivo. Parimenti illegittimo è il diniego dell’autorizzazione in deroga ex art. 60 d.P.R. n. 753/1980 che non chiarisca in che termini l’opera incida concretamente sulla sicurezza della rete, specie quando il gestore abbia espresso parere favorevole.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un capannone nel quartiere Lido di Catanzaro. Nel dicembre 2016 ha chiesto al Comune il permesso di costruire per demolire l’immobile e realizzare un nuovo fabbricato a destinazione commerciale e residenziale. Il Comune ha concluso positivamente l’iter, subordinando il perfezionamento al nulla osta delle Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie della Calabria, data la vicinanza alla linea ferrata.

Le Ferrovie dello Stato hanno rilasciato il nulla osta, ritenendo il fabbricato a distanza superiore ai 30 metri. Ferrovie della Calabria ha invece contestato il rispetto delle condizioni della circolare ministeriale del 1982 per le distanze in deroga. La Regione Calabria, con nota del luglio 2020, ha negato la deroga all’art. 49 d.P.R. n. 753/1980, invocando la prevalenza dell’interesse pubblico. Dopo istanza di riesame e nuovo parere favorevole di Ferrovie della Calabria del giugno 2021 (con esclusione della qualificazione metropolitana), la Regione ha confermato il diniego con nota del settembre 2021. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per tardiva impugnazione del primo diniego. Il provvedimento del 2021 non è atto meramente confermativo, perché è stato preceduto da una rinnovata istruttoria: la Regione ha chiesto al gestore di riesaminare la natura della linea, qualificando la differenza come dirimente. Sussiste dunque una nuova ponderazione degli interessi, che rende l’atto autonomamente impugnabile, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato n. 7343 del 2023.

Nel merito, la questione centrale è la corretta qualificazione del tratto ferroviario. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1 legge n. 1042/1969 definisce la ferrovia metropolitana; l’art. 49 d.P.R. n. 753/1980 impone 30 metri per le linee ordinarie; l’art. 51 riduce a 6 metri la distanza per metropolitane; l’art. 60 consente deroghe. La verificazione disposta d’ufficio, alla luce del progetto esecutivo e delle caratteristiche del servizio (linea urbana con fermate a circa un chilometro, collegamento tra le due stazioni di testa), conclude che le nuove linee si possono ragionevolmente qualificare come metropolitane.

Il Collegio condivide tali conclusioni, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 4591 del 2008; TAR Campania n. 2733 del 2014). L’amministrazione, invece, si è limitata a recepire l’apodittica affermazione di Ferrovie della Calabria secondo cui il tratto è “comunque da intendersi come ferrovia”. In carenza di istruttoria sul presupposto decisivo, la Regione non poteva negare il nulla osta per il mancato rispetto delle distanze dell’art. 49. La nota dipartimentale del novembre 2023 costituisce integrazione postuma della motivazione e non sovverte la conclusione.

È invece infondata la tesi della ricorrente secondo cui l’immobile rispetterebbe comunque i 30 metri in proiezione orizzontale: la verificazione ha accertato distanze inferiori per tre dei quattro binari futuri (29,88, 27,62 e 24,53 metri).

Fondato è anche il secondo motivo. Il diniego dell’autorizzazione in deroga è illegittimo: la verificazione attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, e comunque il diniego deve esplicitare in che termini l’opera incida concretamente sulla sicurezza della rete, tanto più a fronte del parere favorevole del gestore. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e salvezza delle ulteriori determinazioni regionali; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *