Ottemperanza al giudicato e notifica del titolo esecutivo all’amministrazione (TAR Sicilia n. 3156 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, deve ritenersi rispettato quando la notificazione, ancorché non risulti precisato l’indirizzo presso cui è avvenuta, non sia stata specificamente contestata dall’amministrazione costituita in giudizio. Opera in tal caso il meccanismo della mancata contestazione ex art. 64, secondo comma, cod. proc. amm., con la conseguenza che la notificazione si considera opponibile all’amministrazione sin dalla data del suo perfezionamento. Il giudice dell’ottemperanza accerta pertanto la mancata esecuzione del giudicato e ordina il pagamento di quanto dovuto, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210 del 1992 per la patologia accertata riconducibile all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione e alle spese di entrambi i gradi. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Deceduta la beneficiaria originaria, le due figlie, succedute nella relativa posizione, hanno proposto ricorso per ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato senza adempiere. La questione sottoposta al giudice amministrativo riguarda, in via preliminare, il rispetto del termine dilatorio per la proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della tempestività. Le ricorrenti avevano affermato di aver notificato il titolo a mezzo PEC, senza precisare l’indirizzo presso cui la notifica era stata eseguita. Agli atti risultava soltanto una comunicazione della sentenza avvenuta presso l’Avvocatura Distrettuale di Catania.
La difesa erariale, pur costituita, non ha mai eccepito il mancato rispetto del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, né ha contestato che la notifica fosse avvenuta presso i propri uffici anziché presso la sede legale del Ministero. Da qui il rilievo decisivo del giudice: in assenza di una specifica contestazione, la notificazione del titolo esecutivo deve ritenersi provata e opponibile all’amministrazione sin dalla data del 09.07.2024.
Su questa base il Collegio ritiene rispettato il termine dilatorio, essendo il ricorso notificato il 30.07.2025, oltre un anno dopo la notificazione della sentenza della Corte d’appello e dopo il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria.
Nel merito, la pretesa delle ricorrenti trova fondamento nel giudicato. Il Tribunale ordina all’amministrazione di pagare, entro sessanta giorni, quanto dovuto nella misura del cinquanta per cento in favore di ciascuna ricorrente, oltre interessi, rivalutazione e spese dei gradi di merito.
Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre il termine, la Corte nomina sin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della competente direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un altro funzionario apicale, assegnando ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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