Mutamento di destinazione e opere abusive valutate unitariamente: legittima la demolizione (TAR Toscana n. 173 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione degli abusi edilizi presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, perché il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo manufatto ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio. Il mutamento di destinazione d’uso si desume dalle caratteristiche oggettive del bene, idonee a rivelarne l’uso effettivo a prescindere dal momento esatto di realizzazione delle opere. L’intervento che comporti trasformazione permanente del suolo e aumento di superfici e volumi utili esige il previo permesso di costruire e, in sua assenza, legittima la sanzione ripristinatoria demolitoria. In area vincolata, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica giustifica autonomamente la demolizione.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di una porzione di edificio e del giardino di pertinenza nel Comune di Impruneta, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. A seguito di sopralluogo, il Comune ha ingiunto la demolizione di molteplici opere realizzate in assenza o in totale difformità dai titoli edilizi: il mutamento di destinazione d’uso di un locale magazzino, due tettoie, due manufatti seminterrati in cemento armato, un muro a retta, varie opere di sistemazione esterna con piscina e un ulteriore manufatto in legno.

Il provvedimento contestava un ampliamento della superficie edificata e del volume, oltre a scavi e movimenti terra che avevano modificato l’assetto dell’area. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza chiedendone l’annullamento, dichiarando di voler demolire spontaneamente alcune opere e di voler richiedere l’accertamento di conformità in sanatoria per il mutamento di destinazione. L’istanza cautelare è stata rigettata e, nelle more, il ricorrente non ha eseguito l’ordine né presentato la sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le censure relative al locale magazzino. Le opere realizzate — impianto elettrico e di climatizzazione, antenna satellitare, caminetto, rifiniture — determinano un evidente mutamento di destinazione d’uso, rendendo il bene idoneo alla permanenza continuativa delle persone. Il pianoforte rinvenuto in occasione del sopralluogo conferma la destinazione residenziale impressa al manufatto.

Irrilevante, per il giudice, la circostanza che non siano stati realizzati cucina o servizio igienico. Poiché i titoli edilizi prevedevano l’uso a magazzino, il cambio di destinazione è correttamente ricondotto all’art. 196 della L.R.T. n. 65/2014, che impone la rimozione degli interventi in totale difformità dal permesso di costruire e il ripristino dello stato legittimo. A nulla vale il riferimento temporale: il mutamento rileva a prescindere dal momento di realizzazione delle opere.

Quanto ai manufatti interrati, alle opere di sistemazione esterna e alla piscina, il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui la valutazione degli abusi “presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento” (Cons. St., sez. VI, n. 4919 del 2021). L’Amministrazione deve esaminare contestualmente l’intervento per contrastare artificiose frammentazioni finalizzate all’elusione dei limiti della sanatoria.

Nel caso di specie le opere costituiscono un unico intervento di nuova edificazione, con scavo e sbancamento del terreno e aumento di superfici e volumi utili, funzionale a creare un’unica area di svago attorno alla piscina. Corretta è dunque la qualificazione ex art. 134, comma 1, lett. a) della L.R.T. n. 65/2014, che esige il previo permesso di costruire per i nuovi manufatti, anche pertinenziali, che trasformino in via permanente il suolo inedificato.

Il Collegio aggiunge che l’intervento, ricadendo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è stato realizzato senza la relativa autorizzazione e sarebbe soggetto a demolizione anche ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *