RSA e case di cura: distinzione e punteggio titoli nel concorso OSS (TAR Puglia n. 138 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per operatore socio-sanitario il servizio prestato presso RSA, cooperative o strutture analoghe non integra il titolo di servizio valutabile, che la lex specialis riserva alle case di cura convenzionate o accreditate. La RSA è struttura sanitaria residenziale extraospedaliera con finalità socio-assistenziali, distinta dalla casa di cura che eroga assistenza ospedaliera in regime di convenzione: la diversità di natura impedisce l’equiparazione, anche a prescindere dalle mansioni svolte dagli operatori. L’avviso con cui l’amministrazione esplicita i criteri della tabella di valutazione non modifica il bando, ma ne chiarisce l’interpretazione già univoca in senso restrittivo. La tabella è coerente con gli artt. 11 e 21 del d.P.R. n. 220/2001, che ammettono a valutazione, nella misura del 25% della durata, solo il servizio reso presso case di cura convenzionate o accreditate.

Il Fatto

I ricorrenti partecipano al concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di 2445 posti di operatore socio-sanitario bandito da una struttura ospedaliera pugliese. Impugnano la graduatoria di merito deducendo violazione di legge ed eccesso di potere: lamentano il mancato riconoscimento, quale titolo di servizio, del periodo lavorato presso RSA, cooperative e strutture analoghe, che a loro avviso andrebbero qualificate come case di cura convenzionate o accreditate, con conseguente diritto al maggior punteggio.

La struttura sanitaria resistente eccepisce l’improcedibilità e comunque l’infondatezza. Con motivi aggiunti i ricorrenti estendono l’impugnazione alla nuova graduatoria, all’avviso del 2 aprile 2020 e ai verbali della commissione esaminatrice.

La Motivazione della Corte

Il collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse: la graduatoria impugnata è stata superata da quella approvata con il provvedimento del 17 giugno 2020, a sua volta oggetto dei motivi aggiunti. La decisione si concentra quindi su questi ultimi, definiti con il rito dell’art. 74 c.p.a. negli stessi termini del precedente conforme costituito dalla sentenza del TAR Bari n. 297 del 2022.

Il Tribunale condivide l’interpretazione restrittiva della tabella di valutazione. La categoria delle case di cura convenzionate o accreditate non ricomprende le RSA: queste ultime sono strutture residenziali extraospedaliere che erogano ospitalità, prestazioni assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale per persone con limitazioni fisiche o psichiche non bisognose di ricovero ospedaliero; le case di cura, invece, erogano assistenza ospedaliera in regime di convenzione.

La diversità di natura delle prestazioni prevale sull’identità delle mansioni svolte dagli operatori e sui criteri di selezione del personale: la lettura estensiva proposta dai ricorrenti è incompatibile con la lex specialis. L’avviso del 2 aprile 2020 non ha alterato il bando, ma ha esplicitato in via definitiva criteri già contenuti nella tabella, escludendo ogni ampliamento interpretativo.

Il collegio verifica la coerenza della tabella con gli artt. 11 e 21 del d.P.R. n. 220/2001: sono valutabili i servizi presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere ed enti individuati, mentre il servizio presso case di cura convenzionate o accreditate lo è nella misura del 25% della durata. I ricorrenti hanno prestato servizio presso una cooperativa, una RSA accreditata o strutture analoghe: esperienze non rientranti nell’elenco tassativo. I motivi aggiunti sono pertanto infondati e respinti, con compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della questione interpretativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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