Nulla osta al lavoro stagionale non cedibile ad altro datore di lavoro (TAR Lombardia n. 1305 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro stagionale è utilizzabile soltanto per instaurare il rapporto tra il datore di lavoro che lo ha richiesto e il lavoratore nominativamente indicato. Qualora il datore si sottragga all’impegno assunto dopo l’ingresso dello straniero in Italia, il nulla osta non consente al lavoratore di costituire un diverso rapporto di lavoro né di conseguire un permesso per attesa occupazione. L’incolpevolezza dello straniero e il suo affidamento non rilevano, poiché assume rilievo la legalità obiettiva della posizione. Il permesso per attesa occupazione presuppone un titolo di soggiorno da rinnovare e non rinnovabile per causa imputabile al datore, non la situazione di chi non abbia mai avuto un titolo. La circolare ministeriale n. 3836 del 20.8.2007 non può derogare alle disposizioni di legge, ridefinite dal D.L. n. 145/2024.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia il 23.6.2024 in forza di un visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato sulla base del nulla osta del 8.2.2024 ottenuto da un datore di lavoro. Il successivo 28.6.2024 il datore ha chiesto alla Prefettura la fissazione di un appuntamento per gli incombenti di legge; l’Amministrazione non ha riscontrato l’istanza e il datore ha congedato il lavoratore.
Reperita una nuova occupazione in ambito edilizio, il ricorrente ha chiesto alla Questura, il 2.7.2024, il rilascio di un permesso di soggiorno stagionale. Con decreto del 3.7.2025 la Questura ha rigettato l’istanza per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e mancata instaurazione del rapporto con il datore richiedente. Il ricorrente ha impugnato il diniego, lamentando che l’interruzione della procedura sarebbe dipesa dalla mancata convocazione da parte della Prefettura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 5 del D.Lgs. 286/1998 impone la richiesta del permesso entro otto giorni lavorativi dall’ingresso; l’art. 22, comma 6 prevede che entro quindici giorni il datore e il lavoratore sottoscrivano il contratto di soggiorno, trasmesso telematicamente allo Sportello Unico; l’art. 35 d.P.R. 394/1999 disciplina la presentazione presso lo Sportello Unico. Nel caso concreto, a fronte di vista e nulla osta, il ricorrente non ha dato seguito agli incombenti prescritti.
La Corte ritiene non dimostrato che la mancata stipula sia dipesa da una disfunzione della Prefettura. Dalla relazione depositata il 31.3.2026 emerge che l’Amministrazione non ha dato seguito all’incombente per l’insussistenza del requisito reddituale del datore richiedente. Il documento invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di un nuovo appuntamento costituisce un mero scambio di corrispondenza tra privati.
Quanto alla nuova occupazione, il Collegio rileva che il settore edilizio non è ricompreso tra quelli per cui il D.P.C.M. 27.9.2023 consente rapporti stagionali, limitati ai settori agricolo e turistico-alberghiero; né risulta attivata l’intermediazione mediante la piattaforma del SIISL richiesta dall’art. 24, comma 8 D.Lgs. 286/1998.
Richiamando la propria giurisprudenza (sentenza n. 1099 dell’1.12.2025, sentenza n. 733 del 2.8.2025, sentenza n. 318 dell’11.4.2025, ordinanza n. 261 del 2.8.2024 confermata da C.d.S. III n. 3898 del 18.10.2024), il Tribunale esclude che l’incolpevolezza o l’affidamento possano fondare una diversa soluzione. La circolare n. 3836 del 20.8.2007, oltre a essere inattuale, non può derogare alla legge, prevalendo le modifiche del D.L. n. 145/2024.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.