Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento del debito (C.G.A.R.S. n. 377 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione dell’obbligo pecuniario da parte dell’amministrazione, intervenuta prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente all’accertamento dell’inadempimento e alla nomina di un commissario ad acta. La liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, temperato dai giusti motivi di compensazione, valutabili alla luce della durata e delle cause del ritardo nell’adempimento. Il ritardo non può considerarsi grave quando l’ente sia stato interessato da una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e l’obbligazione sia sorta nella sua pendenza, sempre che l’esecuzione intervenga in un arco temporale contenuto rispetto alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore antistatario della parte vittoriosa in un giudizio definito da una precedente sentenza di questo Consiglio, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Lamentava che il Comune, nonostante la spedizione della sentenza in forma esecutiva, la notifica e una diffida stragiudiziale, non avesse adempiuto all’obbligazione pecuniaria liquidata a titolo di spese del secondo grado di giudizio. Chiedeva l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la comminatoria dell’ordine di ottemperare, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato che il Comune aveva provveduto al pagamento del debito e al rimborso del contributo unificato, dichiarando la cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna dell’Ente alle spese. Anche il Comune ha confermato la sopravvenienza, invocando la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenienza, rappresentata da entrambe le parti. Una volta soddisfatto l’obbligo pecuniario, viene meno l’interesse all’accertamento dell’inadempimento e alle misure coercitive richieste. Non resta quindi che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La questione residua riguarda le spese. Il ricorrente ne chiedeva la refusione, valorizzando il lungo tempo decorso tra la nascita dell’obbligazione e il soddisfacimento, avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il Comune invocava invece i giusti motivi di compensazione.

Il Consiglio ritiene di compensare integralmente le spese. Il ragionamento si fonda su un dato oggettivo: l’Ente è stato interessato da una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL, protrattasi dall’11 febbraio 2012 al 31 luglio 2023. L’obbligazione per cui è causa è sorta nel 2016, quindi nella pendenza della procedura.

Sul piano temporale, il Collegio confronta la data di proposizione del ricorso per ottemperanza (21 ottobre 2024) con quella dell’adempimento (13 dicembre 2024). L’esecuzione è dunque intervenuta poco dopo l’instaurazione del giudizio, anche tenuto conto delle procedure poste in essere per il pagamento, risultanti dal preambolo della relativa determina. Su queste basi il ritardo dell’adempimento non può dirsi grave.

La compensazione delle spese viene quindi disposta, con assorbimento delle contrapposte pretese. Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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