Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per rischio Seveso (TAR Calabria n. 930 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco può adottare un’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 per regolare la circolazione stradale nelle adiacenze di un deposito costiero di idrocarburi rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, quando la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica non sia fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Il Piano di Emergenza Esterna, adottato con metodo speditivo ai sensi del D.P.C.M. 25.02.2005, non esaurisce le misure di prevenzione e non preclude al Sindaco l’esercizio dei poteri extra ordinem. La competenza sindacale in materia di circolazione, pur attratta al dirigente dall’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, resta integra nell’ipotesi di necessità e urgenza richiamata dagli artt. 50 e 54 del medesimo testo unico. Il potere di sospensione dell’attività del gestore ex art. 28, comma 8, del d.lgs. n. 105/2015 spetta al C.T.R. o alla Regione e non al Sindaco.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare suarea demaniale marittima in virtù di concessione sino al 2034, lungo una strada del litorale, ove erano consentiti il transito e il parcheggio delle auto disposte su tre file. Nel 2019 il C.T.R., investito dell’analisi dei rischi del vicino deposito costiero di idrocarburi, rilevava che le curve di danno si estendevano oltre il perimetro dello stabilimento, coinvolgendo la strada e gli arenili pubblici, e prescriveva in alternativa il divieto d’uso degli arenili contigui o l’adozione di ulteriori misure protettive.

Il Sindaco adottava quindi l’ordinanza n. 9 del 06.08.2019, vietando la sosta lungo la via per ragioni di pubblica incolumità e sicurezza urbana, con efficacia temporanea. La società impugnava l’ordinanza e gli atti presupposti, lamentando l’incompetenza dell’ente e del Sindaco, il difetto dei presupposti e il travisamento delle determinazioni tecniche, chiedendo altresì il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la domanda caducatoria relativa agli atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività, e affronta con priorità logica il vizio di incompetenza, richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015 sull’ordine di esame dei motivi.

Sul primo profilo, il Tribunale esclude che le funzioni di polizia e sicurezza portuale affidate al Comandante del porto dagli artt. 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione elidano il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Osserva, anzi, che la Capitaneria aveva adottato una propria ordinanza volta a disciplinare in via definitiva traffico e parcheggi solo dopo l’implementazione delle misure di contenimento del rischio da parte del gestore.

Sul secondo profilo, il Collegio coordina gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada con l’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, che ha trasferito ai dirigenti la competenza sugli atti gestionali. Rileva, tuttavia, che la deroga espressamente contemplata dagli artt. 50 e 54 del medesimo testo unico consente al Sindaco di intervenire quando ricorrano necessità e urgenza. Nel caso concreto la natura reale del provvedimento, al di là del nomen iuris, conferma l’esercizio dei poteri extra ordinem: gli accertamenti del C.T.R., le risultanze della riunione prefettizia del 25.07.2019 e la temporaneità della misura fino all’ottobre 2019 integrano i presupposti di indifferibilità, straordinarietà e urgenza.

Il Tribunale respinge poi le censure sul preteso travisamento del parere tecnico. Le prescrizioni del C.T.R. non riguardavano la futura pianificazione urbanistica, ma fornivano indicazioni sulla attualità del rischio, poiché il PEE, adottato con metodo speditivo, non era da solo sufficiente a prevenire le situazioni di danno in caso di incidente rilevante. Quanto alla pretesa doverosità della sospensione dell’attività ex art. 28, comma 8, del d.lgs. n. 105/2015, il Collegio rileva che mancavano i presupposti di inadempimento e che quel potere esula dalle competenze sindacali.

Richiamando la giurisprudenza sul punto (Cons. Stato, sez. V, n. 6624/2002; TAR Abruzzo n. 107/2018; TAR Campania n. 1188/2020), il Collegio ribadisce che è sufficiente una situazione di pericolo non fronteggiabile con misure ordinarie e che la provvisorietà della misura ne costituisce requisito di validità. Le aspirazioni commerciali della ricorrente, pur legittime, cedono di fronte alla sicurezza, all’incolumità e alla salute pubblica, tanto più che la struttura balneare ricade essa stessa nelle zone a rischio. Il ricorso è quindi respinto, con reiezione della domanda risarcitoria per difetto dei presupposti dell’art. 2043 c.c., e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 5 C.d.S.

Tutte le 9 sentenze sull'art. 5 C.d.S.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *