Nullità dell’atto doganale per difetto di delega di firma (Cass. civ. Sez. V n. 24941 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell’ufficio, o di un funzionario da lui delegato, prevista dall’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 per gli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, non si estende ai tributi doganali. L’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 sono norme di stretta interpretazione, applicabili solo dove espressamente richiamate. In difetto di una specifica previsione che commini la nullità dell’atto impositivo doganale per vizio di sottoscrizione, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio è adottato. La contestazione sulla carenza di delega di firma non equivale all’eccezione di usurpazione del potere: perché rilevi occorre allegare che il sottoscrittore non appartiene all’ufficio emittente.

Il Fatto

Una società, importatrice abituale di prodotti esteri, veniva sottoposta a verifica dall’Agenzia delle Dogane di Ancona. All’esito del controllo chimico su campioni di merce importata dall’India, l’Amministrazione contestava l’errata classificazione doganale, con applicazione di un dazio antidumping, e notificava un atto di contestazione e irrogazione sanzioni per violazione dell’art. 330 d.P.R. n. 43 del 1973. La società versava le imposte dovute ma impugnava le sole sanzioni, deducendo tra l’altro la nullità dell’atto per vizio di sottoscrizione.

La CTP di Ancona accoglieva il ricorso, ritenendo l’atto sottoscritto da soggetto non legittimato perché la delega di firma aveva valenza per un lasso temporale ormai scaduto. La CGT-2 Marche rigettava l’appello dell’Agenzia, richiamando il principio secondo cui l’atto è nullo se sottoscritto da funzionario che non abbia rispettato i limiti della delega. L’Agenzia ricorreva per cassazione; la società rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per averne il giudice di merito esteso la portata ai tributi doganali in assenza di espresso richiamo. La censura è dichiarata pienamente fondata.

Il passaggio centrale è di ordine sistematico. L’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alle imposte dirette e all’IVA in forza del richiamo implicito contenuto nell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, ma deve escludersi ogni estensione ad altro tributo, inclusi i dazi doganali, in difetto di espresso richiamo. Le due disposizioni sono qualificate come norme di stretta interpretazione.

La Corte richiama Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 7077 del 12 marzo 2020, resa in un caso del tutto speculare, relativo a un avviso di pagamento emesso da funzionario dell’Agenzia delle Dogane in difetto di delega. Da essa si trae il principio secondo cui la nullità per difetto di sottoscrizione prevista per gli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette e IVA non si applica agli atti doganali; né la contestazione sull’assenza della delega equivale all’eccezione di usurpazione dei poteri, se non si allega che il firmatario non appartiene all’ufficio emittente.

Su questa linea la pronuncia impugnata contrasta con il principio di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari, in forza del quale sono nulli o annullabili solo gli atti emanati in violazione di una specifica disposizione che ne commini espressamente l’invalidità (Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 22800 del 9 novembre 2015). Ne consegue che, in difetto di una specifica previsione di nullità per vizio di sottoscrizione in materia doganale, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere (Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 27873 del 31 ottobre 2018).

Nel caso concreto nessuna contestazione risulta mai sollevata dalla società circa la concreta appartenenza del funzionario sottoscrittore all’Agenzia delle Dogane. Da qui l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e il rinvio alla CGT-2 Marche, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *