Il credito IVA riportato in dichiarazione non è mai consolidato e resta contestabile dal Fisco anche oltre i termini di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 13485 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso IVA, il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione e riportato a nuovo nelle dichiarazioni successive non diviene incontrovertibile per effetto del mero decorso dei termini di accertamento. L’Amministrazione finanziaria conserva sempre il potere di contestare l’esistenza del credito, anche oltre i termini di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, atteso che i termini decadenziali previsti per l’accertamento operano esclusivamente per i crediti dell’Erario e non per i suoi debiti, secondo il principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. Il contribuente che chieda il rimborso assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto provare la sussistenza dei fatti generatori del credito, non essendo sufficiente la mera indicazione dello stesso in dichiarazione.
Il Fatto
Una cooperativa edilizia, in liquidazione, impugnava il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso dell’IVA relativa al periodo d’imposta 2010. L’Ufficio aveva negato il rimborso rilevando che la società aveva posto in essere nell’anno solo operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633/1972, senza applicare il meccanismo del pro rata di cui all’art. 19-bis del medesimo decreto.
La contribuente sosteneva invece che il credito richiesto derivasse da operazioni passive risalenti ad anni precedenti il 2010, quando non erano state realizzate operazioni esenti, e che, essendo decorsi i termini per le contestazioni, tale credito dovesse ritenersi consolidato e quindi rimborsabile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva l’appello della società; l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione degli artt. 38-bis e 57 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 19-bis del medesimo decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo il primo motivo sufficientemente ancorato al capo di sentenza censurato e il secondo immune da difetti di specificità.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 5069 del 2016, secondo cui in tema di rimborso di imposte l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto in dichiarazione anche oltre i termini di accertamento, senza che rilevi l’inerzia serbata. I termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei crediti dell’Erario, non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum.
La Corte ha poi ribadito il medesimo principio con specifico riferimento all’IVA, richiamando le Sezioni Unite n. 21765 del 2021, secondo cui il credito IVA esiste solo in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione né è necessario che sia accertato dall’Amministrazione. L’inerzia del Fisco non equivale a riconoscimento implicito del credito, e l’omesso esercizio del potere di controllo non determina alcun effetto accertativo. Il credito, anche se non dovuto, non diviene incontrovertibile soltanto perché indicato in una dichiarazione non più assoggettabile al potere di accertamento, poiché la dichiarazione fiscale è fisiologicamente instabile in quanto emendabile in ogni tempo.
La Corte ha infine precisato che il contribuente che chieda il rimborso è attore in senso sostanziale e deve assumersi l’onere probatorio della sussistenza del credito, anche a fronte della contestazione del Fisco. La possibilità per l’Amministrazione di contestare la sussistenza del credito indipendentemente dal decorso del termine di decadenza è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti IVA inesistenti, in contrasto con il principio di neutralità. Il secondo motivo di ricorso è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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