Cessazione della materia del contendere e cristallizzazione del valore del ramo d’azienda: irrilevanza del successivo aggiustamento del prezzo ai fini del rimborso dell’imposta di registro (Cass. civ. Sez. 5 n. 18545 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la mancata coltivazione del ricorso avverso l’avviso di rettifica del valore di un’azienda o di un ramo di essa determina la cristallizzazione della base imponibile, con conseguente caducazione dell’interesse del contribuente a far valere, in sede di rimborso, la successiva riduzione del corrispettivo pattuita tra le parti. La base imponibile dell’imposta di registro, a differenza dell’IVA, non è costituita dal corrispettivo ma dal valore venale in comune commercio del bene, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986. Il pagamento dell’imposta eseguito da uno dei coobbligati solidali, anche mediante accertamento con adesione, libera gli altri ai sensi dell’art. 1292 c.c.; il coobbligato che non ha versato non può chiedere il rimborso delle somme corrisposte da altri, ma può solo opporsi all’azione di regresso.
Il Fatto
Con atto stipulato nel 2016, una banca ha trasferito a una società un ramo d’azienda, dichiarando un prezzo provvisorio di cui era contrattualmente previsto l’aggiustamento. L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di rettifica e liquidazione, rideterminando il valore del ramo ceduto. L’avviso è stato definito tramite accertamento con adesione, con pagamento dell’imposta versato dalla società cedente, in qualità di coobbligata solidale. Successivamente, le parti hanno rideterminato il prezzo in misura inferiore e la cessionaria ha chiesto il rimborso della maggiore imposta versata, invocando l’art. 35 del d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.). Il diniego dell’Ufficio è stato confermato in entrambi i gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel respingere i primi due motivi di ricorso, ha escluso l’applicabilità dell’art. 35 T.U.R. alla fattispecie. La norma non viene in rilievo poiché, prima della rideterminazione del prezzo, era già cessata la materia del contendere: la società cessionaria non aveva coltivato il ricorso avverso l’avviso di rettifica, nonostante la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione. In quel momento si è cristallizzato il valore del ramo d’azienda ceduto, ossia la base imponibile.
La Suprema Corte ha chiarito la differenza tra IVA e imposta di registro: mentre la prima misura il corrispettivo realmente pattuito e pagato, la seconda assume come base imponibile il valore venale in comune commercio del bene o dell’azienda, come disposto dall’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal prezzo dichiarato in atto. La successiva riduzione del corrispettivo, pertanto, non incide sul valore imponibile già definitivamente accertato.
La decisione ha inoltre valorizzato il principio per cui l’accertamento definito con adesione non è suscettibile di impugnazione né modificabile dall’Ufficio, a tutela dell’intangibilità dell’accordo. Una volta versate le somme risultanti dall’adesione, queste non possono essere rimesse in discussione. La società ricorrente non può, quindi, chiedere all’Amministrazione il rimborso di somme che non ha mai versato, essendo stato il pagamento effettuato dal coobbligato solidale; la sua tutela è limitata all’opposizione all’azione di regresso esperita da chi ha effettuato il pagamento.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese, è stato dichiarato inammissibile per genericità, non emergendo le ragioni per cui i giudici di merito non avrebbero dovuto applicare il principio di soccombenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.