Nullità di clausole del mutuo: inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9248 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera riproposizione delle allegazioni già avanzate nel giudizio di merito e in una generica contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. L’onere di specifica indicazione dei motivi, ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente di individuare e censurare la ratio decidendi, non potendo la doglianza limitarsi a riproporre la propria tesi difensiva.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca per sentire accertare la nullità della clausola di un contratto di mutuo concernente la determinazione degli interessi e per ottenere la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente riscosse.
Il Tribunale di Avellino aveva respinto le domande e la Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 5 ottobre 2021, aveva confermato la decisione, rilevando la genericità delle allegazioni dell’attore e la mancata dimostrazione delle circostanze dedotte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 1284 cod. civ., degli artt. 1346, 1347 e 1375 cod. civ., nonché vizio di motivazione e abuso del diritto.
La censura è stata ritenuta inammissibile. La doglianza, infatti, non individuava specificamente l’errore commesso dalla Corte territoriale, ma si risolveva in una generica riproposizione delle allegazioni difensive già disattese nel merito, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
La Corte ha quindi ribadito il principio per cui il ricorso per cassazione deve operare un confronto puntuale con la motivazione della sentenza gravata, non potendo limitarsi a riaffermare la propria tesi o a contestare globalmente le conclusioni del giudice di merito.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi
- Art. 1346 c.c. – Requisiti
- Art. 1347 c.c. – Possibilità sopravvenuta dell'oggetto
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso