Cessione del credito in blocco e onere probatorio del cessionario: improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 18791 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che proponga impugnazione o vi resista nella qualità di successore a titolo particolare del diritto controverso deve allegare e provare – anche d’ufficio, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione – tutti i passaggi intermedi delle cessioni, mediante allegazione dei relativi contratti. Le attestazioni delle cedenti, l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e la lista depositata presso il notaio, con codici non idonei a ricondurre le posizioni debitorie ai crediti ceduti, non integrano tale prova. Il ricorso per cassazione, ove il ricorrente dichiari la notificazione della sentenza impugnata senza depositare la relata di notifica, è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., purché la notifica non sia avvenuta entro il termine breve; l’improcedibilità non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost.
Il Fatto
La società debitrice, in concordato preventivo, e i fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento di rate insolute e residuo capitale, eccependo la nullità del mutuo per vizi di forma e la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria del credito, intervenuta nel giudizio ex art. 111 cod. proc. civ..
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava, ritenendo sufficiente a provare la cessione l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in difetto di specifica contestazione. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i soccombenti, mentre si costituiva in sede di legittimità un’ulteriore società, affermatasi cessionaria del credito dopo successivi trasferimenti in blocco.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione della costituzione in giudizio della società intervenuta, qualificando l’atto come intervento ex art. 111 cod. proc. civ. di un soggetto che asserisce di essere subentrato a titolo particolare nella titolarità del credito. Richiamato il principio per cui chi impugna o resiste quale successore deve allegare e provare la propria legitimatio ad causam, il Collegio ne verifica la concreta applicazione.
La società aveva allegato una pluralità di cessioni, ma non aveva prodotto i relativi contratti, limitandosi a depositi di avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dichiarazioni unilaterali delle cedenti e una lista di codici rapporto depositata presso un notaio. La Corte osserva che, essendo la cessione contestata dalla parte debitrice, l’onere probatorio non poteva ritenersi assolto, mancando la dimostrazione dell’effettiva stipulazione dei contratti e della riconducibilità del credito azionato al blocco ceduto.
La carenza probatoria, rilevabile anche d’ufficio, determina l’inammissibilità del controricorso, non essendo emersi elementi per configurare una prova presuntiva della cessione.
Quanto al ricorso principale, la Corte rileva l’improcedibilità per il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, dichiarata dal ricorrente come avvenuta a mezzo PEC. L’onere di deposito, ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., non è sanabile con la produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., né è superabile invocando la notifica nel termine breve, poiché la sentenza, pubblicata il 18 settembre 2024, è stata notificata il 3 dicembre 2024, oltre il termine di sessanta giorni.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso
- Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti