Nullità contrattuali rilevabili d’ufficio solo sui fatti già allegati (Cass. civ. Sez. I n. 15020 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità contrattuali, la facoltà del giudice di rilevarle d’ufficio in ogni stato e grado del processo, affermata dalle Sezioni Unite n. 26242 del 2014, non consente di superare le preclusioni istruttorie e processuali. La rilevabilità officiosa resta circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già tempestivamente allegati dalla parte, non potendo il giudice procedere d’ufficio ad accertamenti su fatti costitutivi del vizio negoziale che la parte avrebbe dovuto introdurre in primo grado. La questione nuova prospettata per la prima volta nella comparsa conclusionale è inammissibile, avendo tale atto la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte. Ne consegue che non sussiste omissione di pronuncia quando il giudice di appello non esamini domande formulate soltanto negli scritti conclusionali.

Il Fatto

Una banca ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore, titolare di ditta individuale, e del fideiussore, per un credito derivante da due distinte aperture di credito. Le opposizioni proposte dagli ingiunti furono respinte e la sentenza di primo grado fu confermata in appello.

La Corte di appello ritenne valida la fideiussione prestata dal garante, escludendo la natura vessatoria della clausola di rinuncia al termine di cui all’art. 1957 cod. civ., e negò l’applicazione di interessi usurari, fondandosi sulla relazione del consulente tecnico d’ufficio. I soccombenti ricorsero per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della ritardata precisazione delle conclusioni e il mutamento di composizione del collegio. Rileva che il cambio del collegio è pacificamente avvenuto prima dell’ultima attività processuale e che il collegio decidente è lo stesso davanti al quale si è tenuta l’udienza di precisazione. La censura è infondata.

Quanto all’omessa trascrizione delle conclusioni, la Corte ribadisce che il vizio importa nullità solo quando le conclusioni non siano state esaminate, mancando una decisione sulle domande. Quando dalla motivazione risulti che le conclusioni sono state esaminate e decise, il vizio si risolve in una mera irregolarità formale.

Il nucleo del principio riguarda le omesse pronunce sulle nullità contrattuali dedotte dagli appellanti. La Corte ricorda l’orientamento secondo cui la comparsa conclusionale ha solo funzione illustrativa: se in essa è prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non deve pronunciarsi, senza violare l’art. 112 cod. proc. civ.

Richiamate le Sezioni Unite n. 26242 del 2014, la Corte precisa che la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati: qualora i fatti costitutivi del vizio non siano già allegati in toto, non è consentito al giudice procedere d’ufficio. I fatti dedotti solo negli scritti conclusionali sono dunque tardivi e non possono fondare la pronuncia.

La Corte conferma anche il rigetto delle censure sulla produzione documentale in appello. L’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nella versione applicabile, pone un divieto assoluto di nuovi mezzi di prova, salva la dimostrazione dell’impossibilità incolpevole di produrli prima, non dedotta nel caso concreto. Parimenti infondate sono le doglianze sull’attribuzione della qualifica di consumatore al fideiussore e sull’usurarietà dei tassi, rimaste sul piano del merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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