Nullità delibera di incarico senza copertura finanziaria e compenso professionale (Cass. civ. Sez. I n. 3198 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto, per i Comuni, di effettuare spese senza impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma la verifica della copertura nel bilancio dell’ente che assume l’impegno. La clausola contrattuale che subordina il pagamento del compenso professionale alla concessione di un finanziamento non deroga alle procedure di spesa, che non possono essere differite al momento dell’erogazione. La disciplina dell’art. 23, commi 3 e 4, d.l. n. 66/1989 si applica ai Comuni della Regione Sicilia a prescindere dal recepimento regionale, perché incide sull’efficacia del contratto e appartiene all’area dell’ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva statale. In mancanza di copertura, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente e intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e il funzionario che ha assunto l’impegno.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, aveva chiesto a un Comune il compenso e il rimborso spese per l’incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità di un impianto fognario. Il lodo arbitrale aveva accolto la domanda.

Il Comune ha impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello, deducendo la nullità della delibera di Giunta che aveva conferito l’incarico per mancanza di impegno di spesa. La Corte d’appello ha accolto il motivo, dichiarato nullo il lodo e rigettato le domande del professionista. Questi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi e una questione di legittimità costituzionale in via subordinata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione degli artt. 284 e 288 R.D. n. 383/1934 e l’errata applicazione dell’art. 23 d.l. n. 66/1989. Secondo il ricorrente, la norma meno rigorosa del Regio decreto non collegherebbe alla delibera priva di copertura la nullità del contratto a valle, mentre l’art. 23 — che prevede espressamente tale nullità — non sarebbe applicabile alla fattispecie perché non recepito dalla Regione Sicilia al momento della stipula.

La Corte reputa il motivo infondato e richiama la giurisprudenza consolidata, in particolare le Sezioni Unite n. 26657 del 18.12.2014 e le successive conformi (Cass. n. 6970 del 2018; Cass. n. 21010 del 2018; Cass. n. 22481 del 2018). Il divieto di spesa senza impegno contabile registrato si applica anche quando la spesa sia finanziata da altro ente pubblico, restando ferma la verifica della copertura nel bilancio comunale.

Il Collegio osserva che le censure poggiano sull’assunto che la sanzione di nullità della delibera a monte appartenga alla materia del regime degli enti locali, riservata alla legislazione regionale esclusiva. L’argomento trascura la natura dell’interesse dedotto in giudizio: l’interesse all’adempimento contrattuale, di natura privatistica. La disciplina sulla copertura finanziaria produce effetti nell’ambito dell’ordinamento civile, per impedire che l’ente assuma obbligazioni senza copertura, a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia il residuo di finanziamento che il collegio arbitrale aveva ritenuto idoneo a coprire il compenso. La Corte lo dichiara inammissibile, perché tende a proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito (richiamata Cass. n. 34476 del 2019).

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata: la norma applicabile tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e va bilanciata con i diritti del singolo, senza sacrificio totale del professionista, che vanta un credito verso il funzionario che ha agito senza copertura. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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