Data certa del preliminare non registrato e prova alternativa (Cass. civ. Sez. V n. 3194 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento sintetico dei redditi, la regola dell’art. 2704, primo comma, cod. civ. rende non opponibile ai terzi la data della scrittura privata non autenticata se non dal giorno della registrazione, e il concetto di terzo ricomprende l’Amministrazione finanziaria. Tuttavia l’elencazione dei fatti di certezza non è tassativa: la data del documento è opponibile ai terzi quando sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilirne in modo ugualmente certo l’anteriorità di formazione. Il giudice di merito può valutare con prudente apprezzamento l’esistenza di un fatto diverso dalla registrazione, specificamente idoneo a dare certezza alla data. La sentenza che ometta di esaminare la prova alternativa offerta è cassata per difetto di motivazione. L’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, norma di diritto transitorio, limita l’applicazione delle modifiche all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 ai periodi d’imposta dal 2009.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente due avvisi di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, ai fini Irpef, maggior reddito per gli anni 2007 e 2008, desumendolo dal possesso di due autovetture, di un immobile e dalla disponibilità di una collaboratrice domestica. I ricorsi proposti avverso ciascun avviso, riuniti, erano respinti in primo grado.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello. Riteneva inapplicabile la disciplina del nuovo redditometro di cui all’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 e confermava gli avvisi, escludendo la prova di un disinvestimento consistente nella cessione di un quarto di immobile, poiché la scrittura privata non era registrata e, dunque, priva di data certa. La contribuente ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, proposto per violazione dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010, è infondato. La Corte richiama un orientamento costante secondo cui la norma citata, con specifica disposizione di diritto transitorio, ha stabilito che le modifiche all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 operano in relazione agli accertamenti riguardanti i redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore, e quindi dal periodo d’imposta 2009. Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale per disparità di trattamento è giudicato del tutto generico.

Il secondo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la portata dell’art. 2704 cod. civ.: la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi se non dal giorno della registrazione, e il concetto di terzo include l’Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e pregiudicabile da fittizie retrodatazioni.

Il percorso argomentativo si completa con un passaggio decisivo. L’elencazione dei fatti di certezza contemplati dalla norma non è tassativa. Quando manchino le situazioni tipiche, la data della scrittura è opponibile ai terzi se è dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Spetta al giudice di merito valutare, con prudente apprezzamento, se sussista un fatto diverso dalla registrazione, dotato di specifica attitudine a dare certezza alla data.

Nel caso esaminato, la Commissione regionale ha del tutto omesso di considerare questa possibilità di prova alternativa e di valutare l’estratto conto bancario prodotto dalla ricorrente, potenzialmente idoneo ad attestare la data dei pagamenti quietanzati nella scrittura privata e a conferirle data certa.

Di conseguenza, rigettato il primo motivo, la Corte accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Il principio affermato è di rilievo pratico: la mancata registrazione del preliminare non chiude automaticamente la prova della data, se il contribuente offre elementi ulteriori che il giudice ha il dovere di esaminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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