Riduzione degli ATS e partecipazione procedimentale: la determinazione degli ambiti territoriali sociali è scelta discrezionale della Regione (TAR Molise n. 277 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione degli Ambiti Territoriali Sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo è funzione attribuita alla Regione dalla legislazione statale e regionale, senza che sia prescritta una specifica forma di concertazione con i Comuni. La partecipazione degli enti locali al procedimento può ritenersi adeguatamente garantita tramite il coinvolgimento dei Sindaci dei Comuni capofila degli ambiti preesistenti. La scelta di ridurre il numero degli ATS costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per profili di manifesta irragionevolezza o abnormità, e risulta coerente con le indicazioni del Piano Sociale Nazionale che promuovono la coincidenza con i distretti sanitari e i centri per l’impiego. La definizione dei requisiti di accesso alla selezione per l’incarico di Coordinatore d’Ambito è parimenti scelta discrezionale dell’Amministrazione, la cui contestazione è inammissibile ove proposta da un ente locale non titolare di un interesse qualificato alla delimitazione della platea dei candidati.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027, censurando la scelta programmatoria di ridurre gli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre. Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio partecipativo, l’inadeguatezza istruttoria e l’illogicità della riduzione, nonché l’illegittimità delle previsioni relative ai requisiti per la nomina del Coordinatore d’Ambito. Con successivi motivi aggiunti, l’impugnativa è stata estesa agli atti di approvazione degli elenchi dei candidati alla selezione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il thema decidendum attiene alla sola riduzione del numero degli ATS. In riferimento al primo motivo, ha disatteso la censura sulla mancata partecipazione procedimentale, osservando che la parte ricorrente non ha interesse a dolersi del mancato coinvolgimento di soggetti diversi dal Comune stesso. Quanto alla propria esclusione, la partecipazione dei Sindaci capofila dei precedenti ATS è stata ritenuta adeguata, essendo stati gli stessi coinvolti nel Gruppo tecnico e nella riunione del 24 gennaio 2025, con possibilità di formulare osservazioni valutate dall’Amministrazione nella delibera di approvazione.
La Corte ha poi scrutinato la legittimità della riduzione degli ambiti, qualificandola come scelta organizzativa caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica. La riduzione è stata ritenuta coerente con le fonti normative primarie e con le indicazioni del Piano Sociale Nazionale, che promuovono la corrispondenza tra ATS, distretti sanitari e centri per l’impiego. Il Tribunale ha escluso profili di irragionevolezza o abnormità, rilevando che la motivazione della scelta regionale è stata specificamente articolata nella delibera di Giunta, mentre le censure del ricorrente sono rimaste sul piano di doglianze astratte e generiche, prive di concreti elementi di riscontro sulle paventate inefficienze gestionali.
Quanto al secondo motivo, riguardante i requisiti di accesso alla selezione per il ruolo di Coordinatore d’Ambito, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse in capo all’ente locale ricorrente, non potendo quest’ultimo dolersi della delimitazione della platea dei candidati. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato, trattandosi di scelta ampiamente discrezionale dell’Amministrazione nella individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Dall’infondatezza dei motivi del ricorso introduttivo è conseguita l’infondatezza dei motivi aggiunti, essendo gli atti impugnati censurati in via derivata.
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Nota della Redazione
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