Recesso dal conto corrente e ritardo nella restituzione del saldo (ABF Collegio di Milano n. 191 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso unilaterale dell’intermediario dal rapporto di conto corrente è validamente comunicato quando la raccomandata, inviata all’indirizzo di residenza risultante, sia resa al mittente per compiuta giacenza, perfezionandosi in tal caso la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. Il ritardo nella restituzione del saldo costituisce inadempimento, ma il relativo pregiudizio non è configurabile come danno in re ipsa: spetta al richiedente provare in concreto il danno subìto, non essendo ammessa la liquidazione equitativa in difetto di tale prova.
Il Fatto
La ricorrente lamenta la chiusura del proprio conto corrente senza preavviso, con blocco dell’accesso ai fondi, e il trasferimento del saldo solo tre mesi dopo, a seguito di due solleciti. Lamenta inoltre che la raccomandata dell’intermediario, inviata pochi giorni dopo il suo trasferimento a un nuovo indirizzo, sia stata rispedita al mittente. Chiede quindi un risarcimento adeguato al danno subito.
L’intermediario eccepisce di aver più volte richiesto l’aggiornamento del questionario KYC e la documentazione reddituale; in mancanza, ha esercitato la facoltà contrattuale di recesso unilaterale, notificato con raccomandata resa al mittente per compiuta giacenza. Sostiene di aver chiuso i rapporti il 31.03.2025 trasferendo il saldo alle coordinate indicate e che la ricorrente non ha provato alcun danno. La ricorrente insiste sul carattere ingiustificato del ritardo nella restituzione delle somme, avvenuta solo il 19 e il 26 giugno successivi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la contestazione sulla mancata comunicazione preventiva del recesso. La raccomandata recante il recesso esercitato il 30.10.2024 risulta inviata all’indirizzo di residenza indicato dalla cliente e resa al mittente per compiuta giacenza. Richiamando l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali (Collegio di Palermo n. 3688/2023 e Collegio di Roma n. 2843/2022), il Collegio ritiene provata la ricezione ove l’intermediario dimostri il perfezionamento della compiuta giacenza.
Quanto al momento in cui opera la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., in caso di irreperibilità relativa del destinatario l’atto recettizio si presume conosciuto al momento del tentativo di consegna e del contestuale inserimento dell’avviso di giacenza (richiamata Cass. n. 29237/2017). Il rilievo della cliente secondo cui l’intermediario conosceva il nuovo indirizzo — avendo ivi inviato il bancomat il 24.03.2025 — è superato dalla prova che la variazione di residenza è stata effettuata solo il 18.03.2025.
Il nucleo della controversia si sposta così sul ritardo nel trasferimento del saldo e sull’indisponibilità temporanea delle risorse, fonte del pregiudizio dedotto. Il Collegio rammenta che nel nostro ordinamento non è configurabile il danno in re ipsa: grava sul danneggiato l’onere di provare in concreto il pregiudizio subìto, ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione. In mancanza di tale prova non è possibile procedere neppure alla liquidazione in via equitativa (Collegio di coordinamento n. 1642/2019).
La ricorrente non ha prodotto alcuna prova del pregiudizio asseritamente subìto. La domanda risarcitoria non può pertanto trovare accoglimento e il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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