Azione di indebito in conto corrente e saldo rettificato senza restituzione (Cass. civ. Sez. I n. 12846 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. anche in costanza di rapporto, ove essa abbia ad oggetto versamenti di natura solutoria. In tal caso egli ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, senza alcuna sanzione restitutoria a carico della banca. Solo a conto chiuso, venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti ex art. 1823, comma 1, cod. civ., l’azione di indebito può determinare l’obbligo della banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. La domanda di condanna alla restituzione implica logicamente l’istanza di accertamento dei relativi presupposti, senza che ciò integri violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il correntista aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte per capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e costi non dovuti, su più conti correnti. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità delle operazioni di addebito e condannato l’istituto al pagamento di una somma complessiva in favore dell’attore.
La Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame della banca, riformava la decisione di primo grado e, dopo il ricalcolo dei rapporti, accertava un saldo a favore dell’istituto di credito, dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito per mancata prova di pagamenti senza titolo. Il correntista ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di difetto di integrazione del contraddittorio, sollevata in memoria illustrativa, è infondata: poiché la nullità totale del contratto non era stata specificamente impugnata, sulla relativa statuizione si era formato il giudicato interno, con preclusione del rilievo d’ufficio della nullità parziale da parte del giudice dell’impugnazione. È respinta anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.: il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, non potendosi tradurre nell’onere di integrale trascrizione degli atti richiamati.
Nel merito, i primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ribadisce che, in presenza di rimesse solutorie, l’azione di indebito è proponibile anche a conto aperto, ma si risolve nella sola determinazione di un saldo purgato dalle annotazioni illegittime, senza sanzione restitutoria in danno della banca. Il ricalcolo complessivo dei rapporti, comprensivo delle poste a credito dell’istituto, aveva evidenziato un credito di quest’ultima e non un pagamento senza titolo.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte esclude che l’accertamento del credito bancario sia avvenuto ultra petitum. La domanda di condanna alla ripetizione delle somme presuppone necessariamente l’accertamento dei relativi presupposti, oggetto peraltro dello specifico motivo di appello della banca sulla erronea condanna emessa senza considerare le poste attive. Il conto corrente non esclude l’interesse del correntista all’accertamento della nullità delle clausole anatocistiche e del saldo ricalcolato, interesse finalizzato a un risultato utile e non attingibile senza pronuncia del giudice.
Il terzo motivo è inammissibile, perché attiene alla questione della cessione dei crediti già esaminata e perché la doglianza sulla prescrizione è nuova. Il quarto è inammissibile per difetto di autosufficienza e per richiesta di riesame del fatto. Il quinto è infondato, sussistendo il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello. Il sesto è infondato, non essendo configurabile una domanda nuova della banca. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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